DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°824 Comunicato Ufficiale N.824 del 25.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 21/ 5/2016 BASSA ATESINA UNTERLAND F.C. – FUTSAL CORNEDO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°824
Comunicato Ufficiale N.824 del 25.05.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 21/ 5/2016 BASSA ATESINA UNTERLAND F.C. - FUTSAL CORNEDO Il Giudice Sportivo In merito alla mancata disputa della gara in oggetto, la Società A.S.D. Bassa Atesina Unterland F.C. ha inoltrato il reclamo senza aver avuto cura di osservare i termini perentori disposti per la presentazione e stabiliti dal Comunicato Ufficiale N.206/A della F.I.G.C. del 27 novembre 2015. Infatti, considerando che la gara di che trattasi era in calendario per il giorno 21 maggio, "i reclami a norma dell'art.29 comma 4 lett. b, comma 6 lett. b e comma 8 lett. b del C.G.S. dovevano essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello d'effettuazione dell'incontro, domeniche escluse. Il report dell'invio del fax contenente il reclamo di che trattasi riporta come ora di trasmissione le 12.02 ne consegue pertanto che essendo stato proposto tardivamente il gravame di che trattasi è inammissibile, come parimenti inammissibili debbono essere considerate le controdeduzioni formulate dalla Società A.S.D. Futsal Cornedo quantunque prodotte nei termini previsti dal su menzionato Comunicato Ufficiale N.206/A della F.I.G.C. del 27 novembre 2015. La questione pertanto va definita sulla base del referto arbitrale, ove è precisato che la gara in questione non ha potuto essere disputata sull'impianto designato in quanto occupato da altra manifestazione e che, nonostante i tentativi fatti dalla società A.S.D. Bassa Atesina Unterland F.C. di poter far iniziare la gara entro il tempo regolamentare di attesa, l'indisponibilità della struttura permaneva. Da quanto sopra esposto pertanto la società A.S.D. Bassa Atesina Unterland F.C. ai sensi dell'art.17, comma 1 del C.G.S. è oggettivamente responsabile della mancata effettuazione dell'incontro e come tale le viene comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.
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