LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 24.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. LIVORNO – Soc. VIRTUS LANCIANO del 20 maggio 2016

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 24.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. LIVORNO – Soc. VIRTUS LANCIANO del 20 maggio 2016 Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.33 del 21 maggio 2016) circa la condotta tenuta al 22° del secondo tempo dal calciatore Nicola Ferrari (Soc. Virtus Lanciano); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-nero, in virtù di un lancio di un compagno di squadra, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal portiere amaranto, che gli si opponeva frontalmente. Nel superare l’antagonista il Ferrari cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Ricci. Le immagini televisive dimostrano, chiaramente, che la caduta del calciatore frentano, determinante nell’indurre l’Arbitro alla concessione del rigore ed al consequenziale provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Ricci, non viene causata dall’azione del calciatore livornese, pertanto è ravvisabile quella “evidente simulazione” prerogativa della “condotta gravemente antisportiva” sanzionabile ex art. 19 n. 4 lettera a) CGS. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Nicola Ferrari (Soc. Virtus Lanciano), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di due giornate effettive di gara.
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