F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
Con rituale reclamo, A.C.D. Nardò propone impugnazione avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che aveva inflitto 3 giornate di squalifica al proprio calciatore Vicedomini che era stato espulso per somma di ammonizioni ed alla notifica del provvedimento disciplinare, aveva rivolto espressioni offensive ed irriguardose nei confronti del direttore di gara; Asserisce la reclamante l’eccessiva afflittività della pena comminata e deduce, a sostegno delle proprie ragioni, l’erronea refertazione del rapporto di gara, sulla base della quale sarebbe stata irrogata la squalifica, Prima di ogni ulteriore considerazione merito, merita apposita disamina l’affermazione dell’erronea refertazione. Il rapporto di gara è fonte privilegiata di prova e non può essere disatteso con argomentazioni contrarie, mentre devesi osservare che la decisione arbitrale, ancorché in ipotesi errata, non può essere sindacata dalla giustizia sportiva. Ritenute assorbenti le dette considerazioni, non può essere mai comprensibile alcuna reazione, quando la stessa sfoci in gravi offese personali nei confronti del direttore di gara. La Corte non ritiene peraltro di valutare come attenuanti sia la circostanza della particolare concitazione conseguente al momentaneo svantaggio, sia la circostanza dell’esclusione dalla successiva gara “particolarmente sentita con la prima in classifica” sia, da ultimo, la pregressa patologia sofferta, perché in nessun caso un calciatore può permettersi di offendere chicchessia, essendo, prima di ogni considerazione, tenuto a conformare il proprio comportamento ai valori di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva. Il senso letterale delle parole pronunciate, peraltro, non necessita di alcuna interpretazione, essendo chiaro il contenuto offensivo che con le stesse è stato espresso e detto contenuto offensivo non può trovare esimente o anche semplice attenuante in alcun comprensibile e lecito sfogo umano. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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