F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE PROCIDA ORESTE SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE PROCIDA ORESTE SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016)
L’U.S. Faiano 1965 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione comminata al proprio calciatore per i fatti stigmatizzati nel referto arbitrale, in relazione ai quali, contrappone ulteriori elementi di prova diretti a dare fondamento alla propria tesi. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere sminuiti o diversamente rappresentati alla luce di ulteriori mezzi di prova . Nel detto referto, si legge in termini quantomai chiari che il calciatore Procida si dirigeva con fare minaccioso verso un calciatore avversario rimasto a terra in seguito ad uno scontro di gioco, per costringerlo a rialzarsi rapidamente e quando l’arbitro si è frapposto fra i due per evitare conseguenze estreme facilmente intuibili dall’atteggiamento minaccioso assunto, dapprima gli intimava di spostarsi, poi gli afferrava il viso con la mano destra, spingendolo lateralmente e procurandogli leggero dolore, quindi appoggiava la sua fronte su quella dell’arbitro con un gesto che, pur non produttivo di alcun dolore, rappresentava comunque un gesto minaccioso di sfida e da ultimo, proferiva minacce verbali e gravissime offese, che reiterava anche dopo l’intervento dei suoi dirigenti e dei compagni di squadra, dai quali tentava addirittura di divincolarsi per raggiungerle ancora l’arbitro, con il chiaro intento di dare ulteriore seguito ai censurabili pregressi comportamenti. Lungi dal dover attenuare la sanzione inflitta, ritiene la Corte di doverla confermare proprio per far comprendere al calciatore che i suoi comportamenti sono stati veramente gravi. Se è vero, infatti da una parte che la pena deve avere anche una finalità riabilitativa, non può dubitarsi che debba in primo luogo avere un contenuto sanzionatorio proporzionato al comportamento illegittimo posto in essere, onde far comprendere ed espiare all’incolpato la violazione commessa. Nella fattispecie, il calciatore ha posto in essere , in unico contesto, i plurimi comportamenti fortemente reprensibili innanzi dettagliatamente descritti ed è appena il caso di evidenziare che li avrebbe vieppiù aggravati e portati ad estreme conseguenze, ove non fossero intervenuti i suoi dirigenti ed i compagni di squadra ad allontanarlo e trattenerlo, per renderlo inoffensivo. Non può peraltro assumersi ad attenuante la sua giovane età, atteso che nel momento dei fatti oggi in esame era già divenuto maggiorenne ed aveva tutta la piena responsabilità dei suoi comportamenti, mentre è appena il caso di evidenziare che se lo stesso, a soli 18 anni appena compiuti, deve avere simile approccio con l’attività sportiva, appare quantomai giusto che venga allontanato per lungo periodo dai campi di gioco, affinchè possa riflettere adeguatamente sui contenti ed i principi a cui deve ispirarsi chiunque pratichi attività sportiva, segnatamente in discipline con gioco di squadra, dove sono imprescindibili i doveri di correttezza verso gli avversari e di rispetto verso l’arbitro. La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Faiano 1965 di Pontecagnano Faiano (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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