F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. LINARI ELENA SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell’11.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. LINARI ELENA SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell’11.5.2016) L’A.C.F. Brescia Femminile propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo l’eccessiva afflittività della pena, a fronte di un comportamento della calciatrice che, secondo le tesi difensive, non sarebbe riconducibile a condotta violenta, ma ad eccessiva foga agonistica in una fase concitata di gioco. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. Nel detto referto si legge in termini non equivoci che si è trattato di chiaro fallo di reazione, sostanziatosi in un volontario calcio alla gamba di un’ avversaria, che l’ha fatta cadere a terra. Se si tratta di fallo di reazione, ciò implica l’esaurimento della precedente fase di gioco e la precisa intenzionalità del comportamento posto in essere, comportamento che non può essere degradato ad eccesso di agonismo, ma a ad atto in sé violento, atteso oltretutto, che in seguito al descritto calcio inferto volontariamente, l’avversaria è caduta a terra. In siffatta situazione, non ritiene la Corte di poter condividere le tesi difensive di parte reclamante, che ritiene infondate. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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