F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016) La A.S.D. Fenice Venezia Mestre ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Fenice Venezia Mestre/Kaos Futsal del 7.5.2016, ha comminato l’ammenda di € 1.000,00 alla ricorrente con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata dell’incontro, rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce. Alcuni di essi, sporgendosi dalle transenne, disturbavano l’operato del secondo arbitro, costringendolo più volte ad operare all’interno del terreno di gioco. Perché a fine gara alcuni di detti sostenitori penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del secondo arbitro il rientro del quale era ritardato di alcuni minuti ed avveniva solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società ospitante”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere una riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare essa ha sostenuto che le intemperanze dei propri sostenitori sono state causate dal mancato posizionamento delle barriere che separano il recinto di gioco dal pubblico e dal mancato uso del tunnel scorrevole da parte della società ospitante. Inoltre la stessa ha rilevato che la situazione venutasi a creare non sarebbe stata così preoccupante e che comunque la ricorrente si è distinta negli ultimi anni per un comportamento improntato a correttezza non ricevendo sanzioni significative. Il ricorso va rigettato in quanto, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, il comportamento tenuto dai sostenitori della A.S.D. Fenice Venezia Mestre è stato minaccioso e ingiurioso nei confronti del team arbitrale e la sanzione attribuita alla stessa dal Giudice Sportivo appare congrua. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice VeneziaMestre di Marghera (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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