F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ 5 DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ 5 DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016)
La S.S.D. Delta Calcio Rovigo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul comunicato ufficiale n. 141 del 9.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Delta Calcio Rovigo/Forlì dell’8/5/2016, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive all’allenatore della ricorrente sig. Francesco Passiatore “per avere, uscendo dall’area tecnica a gioco fermo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose, allontanato”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione o una riduzione della stessa la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare essa ha sostenuto che il sig. Passiatore non avrebbe tenuto una condotta irriguardosa e nemmeno ingiuriosa, ma solo avrebbe avuto un comportamento ineducato. Inoltre la ricorrente ha fatto presente che l’allenatore al temine della gara si è scusato dell’accaduto con il Direttore di gara resosi conto di aver tenuto un atteggiamento sbagliato. Il ricorso va parzialmente accolto, riducendo la squalifica ad una gara effettiva, in quanto il comportamento tenuto dall’allenatore della ricorrente non si è configurato così grave da determinare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Delta Calcio Rovigo di Rovigo riduce la squalifica inflitta al Sig. Passiatore Francesco ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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