COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 277/PF Proc. 146 pf 2015-16 N. 240 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAMIANO MARIO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI FRATTAMAGGIORE IL QUALE, CONVOCATO DALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE PER QUATTRO VOLTE PER ESSERE ASCOLTATO, IL 4/6/15 , IL 15/6/15, IL 19/5/15 ED IL 20.7.2015, NON SI PRESENTAVA NE’ FACEVA PERVENIRE GIUSTIFICAZIONE ALCUNA (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS CGS, COMMI 1 E 3, ED ART. 40 REGOLAMENTO AIA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 277/PF Proc. 146 pf 2015-16 N. 240 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAMIANO MARIO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI FRATTAMAGGIORE IL QUALE, CONVOCATO DALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE PER QUATTRO VOLTE PER ESSERE ASCOLTATO, IL 4/6/15 , IL 15/6/15, IL 19/5/15 ED IL 20.7.2015, NON SI PRESENTAVA NE’ FACEVA PERVENIRE GIUSTIFICAZIONE ALCUNA (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS CGS, COMMI 1 E 3, ED ART. 40 REGOLAMENTO AIA. Il sig. Mario Damiano, arbitro effettivo iscritto alla Sezione di Frattamaggiore, veniva convocato dalla Corte Sportiva D’appello Territoriale per essere sentito in merito alla gara Casoria2009 / Sibilla Soccer dell’8/3/2015, valida per il campionato provinciale allievi. La convocazione veniva inviata quattro volte, ed esattamente per il 4/6/15 , il 15/6/15, il 19/5/15 ed il 20.7.2015. Il prevenuto, tuttavia, non si presentava, né faceva pervenire giustificazione alcuna, per il che la Procura gli contestava la violazione degli artt. 1 bis CGS, commi 1 e 3, e dell’art. 40 regolamento A.I.A. All’odierna udienza compariva l’incolpato il quale, pur ammettendo l’addebito, affermava che le convocazioni, pur pervenute al suo domicilio, non gli erano state consegnate dai propri familiari. La Procura concludeva per la sanzione di mesi quattro di sospensione dall’attività di direttore di gara. Alla luce dei fatti come accertati e confermati in sede dibattimentale, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di affermazione della responsabilità disciplinare e le richieste di sanzione come formulate dalla Procura. Di nessun rilievo, se non risibili, sono infatti le scusanti addotte dal prevenuto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità disciplinare di DAMIANO Mario e gli infligge la sanzione della sospensione dell’attività di d.d.g. per mesi 4.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it