• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 282/PF Proc. 411 pf 2015-16 N. 241 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ACIERNO SERGIO WALTER, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 N.O.I.F.; DELLA ROCCA STEFANO E LEONE GIANLUCA, CALCIATORI (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 N.O.I.F.; DI PIETRO DARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5 E 39 DELE N.O.I.F.); A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 282/PF Proc. 411 pf 2015-16 N. 241 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ACIERNO SERGIO WALTER, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 N.O.I.F.; DELLA ROCCA STEFANO E LEONE GIANLUCA, CALCIATORI (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 N.O.I.F.; DI PIETRO DARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5 E 39 DELE N.O.I.F.); A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società ASD Scuola Calcio N. Gravina, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che a distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Di Pietro Dario con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig. Acierno Sergio Walter l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società N. Gravina ed il suo presidente Acierno non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca, tre giornate di squalifica ciascuno; per il presidente, sig. Acierno Sergio Walter e per il dirigente, sig. Di Pietro Dario, quindici mesi di inibizione ed infine, per la società Scuola Calcio N. Gravina, un punto di penalizzazione e 600,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Scuola Calcio N.Gravina alla data ella gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca, la squalifica per tre giornate di gara ciascuno; al dirigente, sig. Di Pietro Dario, l’inibizione per mesi due; al presidente, sig. Acierno Sergio Walter, l’inibizione per mesi uno; alla società Scuola Calcio N. Gravina, l’ammenda di euro 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.
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Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 282/PF Proc. 411 pf 2015-16 N. 241 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ACIERNO SERGIO WALTER, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 N.O.I.F.; DELLA ROCCA STEFANO E LEONE GIANLUCA, CALCIATORI (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 N.O.I.F.; DI PIETRO DARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5 E 39 DELE N.O.I.F.); A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S."