COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 158. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Virtus Volturara in riferimento alla gara Montemarano – Virtus Volturara del 6.02.2016, Campionato di Seconda Categoria Fasc. 103 – SS 2015-16 Gara: Montemarano / Virtus Volturara del 6.02.2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
158. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Virtus Volturara in riferimento alla gara Montemarano – Virtus Volturara del 6.02.2016, Campionato di Seconda Categoria Fasc. 103 – SS 2015-16 Gara: Montemarano / Virtus Volturara del 6.02.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva l’improcedibilità dello stesso. Invero, il titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (art. 46, comma 5) che disciplina l’ambito regionale della LND e del settore per l’attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nei casi in cui i conti societari non abbiano la capienza per l’addebito della tassa reclamo, l’avvenuto versamento della stessa deve essere allegato al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso ( v. Comunicato del C.R. Campania n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto delle citate normative, questa Corte Sportiva delibera di dichiarare improcebile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Virtus Volturara. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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