F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LE SANZIONI: – ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE DI COMPETENZA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; – SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO FINO A 30.4.2018, CON OBBLIGO DI DISPUTA GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO A 30.4.2018 AL SIG. LA NOTTE MICHELE; – SQUALIFICA FINO A 30.6.2018 AL SIG. D’AMBROSIO VITO; – SQUALIFICA FINO A 31.12.2016 AL CALC. COSIMO DAMIANO; – OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE ED OCCORRENDE, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5, SERIE A ELITE FEMMINILE, SALINIS/FUTSAL C.P.F.M. DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LE SANZIONI: - ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE DI COMPETENZA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; - SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO FINO A 30.4.2018, CON OBBLIGO DI DISPUTA GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE FINO A 30.4.2018 AL SIG. LA NOTTE MICHELE; - SQUALIFICA FINO A 30.6.2018 AL SIG. D’AMBROSIO VITO; - SQUALIFICA FINO A 31.12.2016 AL CALC. COSIMO DAMIANO; - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE ED OCCORRENDE, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5, SERIE A ELITE FEMMINILE, SALINIS/FUTSAL C.P.F.M. DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016) Il giorno 3.4.2016, in Santa Margherita di Savoia (BT), si è disputata la gara Salinis/Futsal C.P.F.M. del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A, Elite Femminile, Sesto Girone Silver. La partita si concludeva con il risultato di 3 a 6 in favore della squadra ospite; nel corso della stessa, e per tutta la sua durata, gli arbitri erano fatti oggetto di ingiurie e minacce da parte dei sostenitori locali, fra i quali alcuni calciatori e persino dirigenti della A.S.D. Salinis. Al termine dell’incontro, gli arbitri, dopo che era stato loro impedito l’accesso agli spogliatoi, venivano pesantemente aggrediti e ripetutamente percossi, sicchè, in considerazione della gravità delle circostanze, il Giudice Sportivo, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 656 del 5.4.2016, soprassedeva da ogni decisione, disponendo l’inoltro dell’intero carteggio alla Procura federale per lo svolgimento di opportune indagini, finalizzate ad accertare eventuali responsabilità di società, dirigenti e tesserati. Successivamente, ricevuta la Relazione della Procura ed esaminata la stessa unitamente ai referti arbitrali, il medesimo Giudice Sportivo, con elaborata decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016, erogava le seguenti sanzioni: a) esclusione della società Salinis Femminile dal campionato di competenza relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017; b) squalifica del terreno di gioco della predetta società fino al 30.4.2018 con obbligo di disputare le relative gare interne in campo neutro ed a porte chiuse; c) ammenda di €. 15.000,00 determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2, C.G.S.; 2 d) inibizione fino al 30.4.2018 al sig. La Notte Michele dirigente accompagnatore ufficiale della società; e) squalifica fino al 30.06.2018 al sig. D’Ambrosio Vito, allenatore della società; f) squalifica fino al 31.12.2016 al calciatore Cosimo Damiano Distaso, tesserato per la Salinis Calcio a 5 maschile; g) ulteriore obbligo alla società di provvedere al rimborso delle spese mediche, occorse ed occorrende, sostenute dai direttoti di gara e dal sig. Giorgi Salvatore (Presidente della squadra ospite, intervenuto in loro soccorso), qualora richieste e documentate. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la soc. Salinis, deducendo distinti motivi di gravame in relazione ad ogni singolo soggetto sanzionato. La reclamante, partendo dalle statuizioni adottate a carico della società e di cui ai primi tre capi della delibera impugnata, sollecita riduzione di tutte le inflitte sanzioni, deducendo, in particolare, “a) fattiva collaborazione prestata dai Dirigenti e dal Presidente della ASD Salinis Avv. Lodispoto Bernardo nel salvaguardare in ogni modo l’incolumità di tutti gli Ufficiali di gara; b) comportamento corretto della stragrande maggioranza del pubblico; c) ridimensionamento degli episodi incriminati con particolare riguardo alle conseguenze subite dagli Ufficiali di gara; d) assenza di precedenti in capo alla ASD Salinis; e) ferma condanna di quanto accaduto da parte della Società reclamante; g) comparazione con precedenti giurisprudenziali che, a dire della ricorrente, avrebbero sanzionato in misura più lieve circostanze di fatto, viceversa connotate da maggior gravità. Nonostante la riassunta pluralità dei motivi, l’intero impianto difensivo del proposto reclamo si fonda pressoché esclusivamente sulla “Annotazione di servizio” resa dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (Carabinieri ed Agenti Municipali) intervenuti in seguito ai fatti per cui è processo, utilizzata dal difensore della società per argomentare in relazione ai vari capi dell’impugnazione. A parere della Corte, viceversa, tale risultanza processuale, ripetutamente invocata dalla soc. Salinis, risulta manifestamente inidonea a consentire la sollecitata riduzione delle sanzioni, costituendo, anzi, importante elemento per la conferma della delibera impugnata. Va anzitutto considerato che la detta “Annotazione di servizio” è stata compilata – presumibilmente in Caserma, risultando redatta a macchina – allorquando i comportamenti illeciti, oggetto di sanzione, si erano tutti già compiuti ed esauriti, come risulta dal documento laddove riferisce della pregressa aggressione subita dagli arbitri. Quanto all’intervento dell’avv. Lodispoto, alle scuse da costui formulate ed alle dichiarazioni rese allo stesso da uno degli ufficiali di gara, si tratta di elementi che aggravano la responsabilità del sodalizio, anziché alleviarla e ridurla. L’avv. Lodisposto, infatti, quale Presidente onorario della soc. Salinis, è federalmente estraneo alla stessa nè la rappresenta in alcun modo, mentre, al contrario, ben altra rilevanza avrebbe avuto in giudizio fattiva collaborazione da parte dei dirigenti della società regolarmente tesserati F.I.G.C., nonché eventuali espressioni di gratitudine rivolte nei loro confronti, anziché rese, irrilevantemente, solo all’avv. Lodisposto. Non a caso, invero, il reclamo eccepisce che “diversi dirigenti e tesserati della A.S.D. Salinis” si sarebbero “encomiabilmente adoperati, prontamente ed efficacemente, per garantire a tutti gli Ufficiali di Gara la massima sicurezza e tranquillità”, mentre, al contrario, nulla di tutto questo emerge dall’incarto processuale, tanto meno la sicurezza e la tranquillità dei due arbitri, ripetutamente percossi. La totale mancanza di interventi protettivi conforta la motivazione del Giudice Sportivo in ordina alla “totale indifferenza e lassismo dei dirigenti della società ospitante”, ed è lecito supporre che gli stessi non si siano presentati in occasione della ricordata “Annotazioni di servizio” nel timore di venir riconosciuti e/o individuati, restando altrimenti incomprensibile il motivo per cui, mentre una persona tecnicamente estranea alla soc. Salinis si preoccupava di visitare gli ufficiali di gara, identica preoccupazione non veniva nutrita da alcuno dei dirigenti in carica. Le risultanze appena riferite vengono confermate dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale: il tesserato Antonio Cezar Corregiani della Futsal CPFM riferisce dei colpi inferti ad uno dei direttori di gara, precisando: “nel filmato che mi mostra, si vede il nostro tesserato, Giorgi Salvatore, che tenta in qualche modo di proteggere un arbitro, prendendo anche lui diversi colpi…”, per poi significativamente soggiungere: “Non ricordo che i dirigenti del Salinis abbiano in qualche modo cercato di proteggere gli arbitri”, non individuati nel filmato di cui aveva preso visione. Il sig. Salvatore Giorgi - anch’esso dirigente Futsal CPFM – dichiara: ”Sono entrato in campo per proteggere i direttori di gara…Ero riuscito ad arrivare con gli arbitri verso lo spogliatoio, quando sono stato colpito, dall’allenatore del Salinis”: la resa testimonianza non contiene alcun riferimento ad interventi da parte dei dirigenti del Salinis finalizzati a proteggere gli arbitri. Le dichiarazioni rese da questi ultimi alla Procura federale, secondo le quali l’aggressione sarebbe avvenuta soltanto ad opera di tifosi, non possono evidentemente far prova a favore di coloro che le hanno rese, mentre la successiva precisazione della Relazione, testualmente così compilata: “Tutta la dirigenza del Salinis…si preoccupava dell’incolumità degli arbitri e del cronometrista”, costituisce la seconda parte – e, quindi, la prosecuzione - delle dichiarazioni dirigenziali, non certamente il convincimento dell’estensore dell’atto, nuovamente proponendosi come del tutto priva di valenza probatoria. Esclusi interventi e preoccupazioni della dirigenza Salinis rivolti alla tutela degli ufficiali di gara, anche gli altri motivi di gravame appaiono privi di pregio. L’assunto comportamento civile e corretto della stragrande maggioranza del pubblico è smentito dalla refertazione degli arbitri e del cronometrista, e nemmeno risulta da qualsiasi atto del processo che tale (inesistente) maggioranza abbia isolato e stigmatizzato le condotte poi sanzionate; parimenti il motivo di reclamo relativo al ridimensionamento degli episodi viene puntualmente smentito dalle risultanze documentali costituite dalle certificazioni rese lo stesso giorno dell’aggressione dall’Ospedale di Barletta (in atti). Nemmeno alcuna influenza, attesa l’estrema gravità dei fatti, propone la dedotta assenza di precedenti disciplinari in capo alla A.S.D. Salinis: tale deduzione che la Corte ritiene inutile sottoporre a controllo e verifica, giammai potrebbe giustificare la riduzione delle sanzioni inflitte a società e persone in conseguenza dell’aggressione vile e barbara perpetrata in danno degli arbitri. Infine, l’assunto secondo il quale la società reclamante avrebbe fermamente condannato il fatto per cui è causa non risulta da alcun elemento di prova, tenuto in debito conto che l’avv. Lodispoto, l’unico a scusarsi, come innanzi osservato non rappresenta la società, ed anzi il richiamo proposto dal ricorso alla comunicazione a firma dello stesso avv. Lodispoto ed indirizzato a vari soggetti, assume l’intervento protettivo di “altri dirigenti della A.S.D. Salinis” senza tuttavia, come già precisato, che l’incarto processuale offra anche minimo riscontro a tale inesistente intervento di “altri dirigenti”. La sanzione relativa all’esclusione dal campionato di competenza pronunciata dal Giudice ex art. 18, lett. i), C.G.S., va conseguentemente confermata, previa integrazione. La norma in discorso prevede, infatti, che la pronunciata esclusione venga completata “con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”: mancando tale statuizione nell’impugnato provvedimento, la Corte provvede in proposito, disponendo la trasmissione degli atti al detto Consiglio per i provvedimenti di competenza. Vanno altresì confermate, sempre per i motivi anzidetti, la squalifica del terreno di gioco sino al 30 aprile 2018 e l’ammenda di €. 15.000,00. Passando alle altre sanzioni, l’inibizione fino al 30 aprile 2018 inflitta al sig. Michele La Notte, dirigente della soc. Salinis, viene gravata dal reclamo sotto un unico profilo, costituito dall’assunta “acclarata fattiva collaborazione prestata dal menzionato Dirigente”. Tale, ripetesi, unico motivo di gravame, non è suffragato dal alcun elemento di prova, come già osservato, invero, le dichiarazioni rese dallo stesso La Notte e da altri dirigenti non possono venir valutate in loro favore, ed inoltre risultano smentite dalle risultanze processuali: anche sul punto, pertanto, il reclamo non può venir positivamente delibato, considerando altresì la motivazione del successivo capo riguardante anche il tesserato La Notte. Va altresì confermata la squalifica fino al 30 giugno 2018 dell’allenatore sig. Vito D’Ambrosio, il quale, pur non “non partecipando in maniera attiva alle violenze”, come testualmente referta il secondo arbitro, “insieme al sig. La Notte Michele, dirigente della soc. Salinis, alimentavano e fomentavano i tifosi locali a continuare la loro azione”. La detta circostanza, risultante dal referto arbitrale caratterizzato dalla qualità di fonte privilegiata di prova, rende totalmente congrua la sanzione inflitta e concorre alla conferma di quella – sopra trattata – nei confronti del dirigente Michele La Notte per gli stessi motivi che la Corte si accinge a precisare nel presente capo. In effetti, la mancata partecipazione “fisica” del D’Ambrosio (e del La Notte) all’aggressione appare irrilevante a fini riduttivi delle sanzioni irrogate, dal momento che il ricordato referto arbitrale certifica il loro concorso morale e persino sollecitatorio negli incidenti ed nelle percosse inflitte dagli ufficiali di gara, e persino ad un dirigente della squadra avversaria, come riporta la Relazione della Procura federale. Infine, non può trascurarsi l’ulteriore refertazione concernente il comportamento del “mister D’Ambrosio Vito, il quale….continuava a lanciarmi pseudo minacce”. In definitiva, anche la sanzione nei confronti dell’allenatore D’Ambrosio merita piena conferma. Per quanto riguarda il calciatore Damiano Cosimo Distaso, il reclamo, pur ammettendone la condotta offensiva ed antisportiva, ne lamenta in particolare l’eccessiva afflittività assumendo che “le poche espressioni rivolte dal tesserato all’arbitro” non potrebbero giammai considerarsi offensive o minacciose. Siffatta argomentazione contrasta con le risultanze ufficiali dalle quali emerge che l’atleta squalificato si induceva addirittura a seguire l’arbitro negli spostamenti osservati a fini direttivi della gara, all’evidente scopo di rendere efficaci e propositive le minacce che mano a mano procedeva ad indirizzargli. Né può trascurarsi che siffatto comportamento da parte del capitano di una delle squadre del sodalizio reclamante ha negativamente influenzato il pubblico, contribuendo ad indurlo ai comportamenti aggressivi verificatesi al termine della gara. Tutti tali elementi conducono alla conferma della squalifica inflitta. Per questi motivi, la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (BT). Dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Federale ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. i) C.G.S.. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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