F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00; – INIBIZIONE FINO A 30.12.2016 AL SIG. TICCHETTI STEFANO; – SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MANNINO MASSIMILIANO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 6.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 dell’11.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00; - INIBIZIONE FINO A 30.12.2016 AL SIG. TICCHETTI STEFANO; - SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MANNINO MASSIMILIANO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 6.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 dell’11.5.2016) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A Cinque (Com. Uff. n. 779 in data 11.5.2016) in relazione alla gara SS. Lazio calcio C 5/Napoli C 5 valevole per i Play Out di Serie A di Calcio a 5 svoltasi il 6.5.2016 e terminata col risultato di 1-5, comminava le seguenti sanzioni: a) alla SS Lazio, ammenda di € 2.500,00 “perché in spregio alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 143 del 4.5.2016, con le quali l’allenatore della società veniva squalificato per 1 giornata effettiva di gara, deliberatamente veniva inserito nella distinta dei partecipanti al gioco e nonostante gli inviti dei commissari di campo e del funzionario della Procura Federale, per tutta la durata dell’incontro sedeva in panchina ed impartiva direttive ai calciatori in campo”; b) al sig. Tichetti Stefano, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.12.2016, “perché in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società inseriva nella distinta gara presentata all’arbitro l’allenatore della società, quantunque lo stesso fosse stato squalificato per una giornata effettiva di gara”; c) al sig. Mannino Massimiliano la squalifica per otto gare, “perché, benché squalificato per una giornata di gara, come da Com. Uff. n. 143 del 4.5.2016, veniva inserito nella distinta dei partecipanti alla gara presentata all’arbitro e per tutta la durata dell’incontro sedeva in panchina dando direttive ai propri calciatori ignorando gli inviti dei commissari di campo e del funzionario della Procura Federale ad ottemperare alla sanzione comminata”. Nel reclamo presentato, la società Lazio Calcio a 5 premette che l’art. 1 bis C.G.S. è norma generale e cogente dell’ordinamento sportivo che “impone ai tesserati un comportamento leale e corretto e che trova la sua concretizzazione nella prudente ad attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell’illecito e, di conseguenza, la relativa sanzione da applicare identificandone anche la specie e la misura” e premette, altresì, che anche nell’ordinamento sportivo deve trovare applicazione il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e gravità della violazione commessa. Conseguentemente la ricorrente chiede: in via principale e nel merito: la riforma delle sanzioni comminate, da rideterminarsi in misura congrua; in via subordinata e nel merito: la riduzione delle squalifiche ai tesserati Mannino e Tichetti ad una misura adeguata alla mancanza di violenza verbale, di comportamenti ingiuriosi e/o irriguardosi ovvero di danni e/o lesioni, nonché chiede la rimodulazione dell’ammenda secondo criteri più aderenti agli effettivi comportamenti tenuti. Il ricorso merita parziale accoglimento. Invero il Collegio, da un lato, condivide la considerazione negativa espressa dal giudice di prime cure, secondo cui a fronte di una ufficiale delibera ben nota a tutti gli interessati - che aveva precedentemente squalificato per una giornata l’allenatore – quest’ultimo era stato inserito nella distinta di gara nonostante i contrari inviti preventivamente rivolti e nonostante la consapevolezza di detti interessati di essere esposti all’applicazione delle conseguenti sanzioni, il chè evidenzia in essi spregiudicatezza nonchè dispregio di elementari regole di condotta e dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti agonistici. Dall’altro lato, il Collegio nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, tra l’altro non connotati da estremi di violenza o di particolare gravità, pur essendo senz’altro stigmatizzabili meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti. Per quel che concerne poi l’allenatore Mannino, questi oltre a sedere in panchina e svolgere le sue abituali funzioni durante la gara, risulta essere entrato più volte nello spogliatoio della sua squadra. Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere le sanzioni come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma riduce: - la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 inflitta alla società; - la sanzione della inibizione inflitta al sig. Ticchetti Stefano fino al 31.10.2016; - la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mannino Massimiliano a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it