COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RUGGIU DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ASD POL. ALBAROSSA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RUGGIU DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ASD POL. ALBAROSSA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S.. A seguito di una comunicazione inviata al C.R. LAZIO in data 7 / 03 / 2015 dal sig. DI GIACINTO Silvio la predetta nota veniva trasmessa alla Procura Federale per le opportune indagini. Il sig. DI GIACINTO segnalava il comportamento tenuto dal presidente della POL ALBAROSSA sig. RUGGIU Daniele, in data 26 / 02 / 2015, durante una seduta di allenamento della squadra in cui militava il figlio DI GIACINTO Lorenzo, di anni 14. Il RUGGIU, a seguito di una richiesta avanzata dalla madre del ragazzo, sig.ra CEDRINI Rita, con cui chiedeva di ricevere una comunicazione scritta da parte della società relativa al saldo della quota di iscrizione alla polisportiva, precisando nell’ occasione che comunque gli impegni iniziali non erano stati mantenuti, reagiva offendendo gravemente la signora CEDRINI. Subito dopo entrava in campo esortando il ragazzo, dinanzi agli altri compagni, ad allontanarsi dal campo, invitando tutti a saldare le rispettive quote. Interveniva in tale contesto l’allenatore TOSONE Gianluca chiedendo al presidente di desistere da tale comportamento., venendo successivamente aggredito verbalmente negli spogliatoi dinanzi a tutti i calciatori. A questo punto la signora CEDRINI, spaventata per l’accaduto, chiamava il 113 chiedendo l’intervento di una pattuglia della Polizia. La procura, sulla base di quanto sopra, ascoltava la signora CEDRINI la quale confermava l’episodio accaduto, esibendo altresì copia della querela presentata al Commissariato di PS “S. Ippolito” nei confronti del RUGGIU, in cui riportava i fatti svolti, precisando che, a fronte della somma richiesta pari a 350 Euro, ne aveva già versati 100 in anticipo, ma senza ricevere alcuna ricevuta fiscale Ribadiva le gravi offese ricevute e che la società non avrebbe mantenuto gli impegni presi, tanto che il terzo allenamento dei ragazzi veniva effettuato in altro campo, con le spese a carico dei predetti. Veniva quindi ascoltato il presidente RUGGIU, il quale negava quanto asserito dalla signora CEDRINI, ammettendo solo di essere entrato in campo il 26 febbraio 2015 per allontanare la predetta signora, entrata sul terreno di gioco senza autorizzazione e concludeva che, dopo quell’episodio il figlio LORENZO continuava a partecipare agli allenamenti. Anche i tesserati TASCONE e LEONARDI confermavano in Procura la versione del RUGGIU, In particolare il TASCONE affermava che il presidente non aveva mai offeso la signora CEDRINI e che non era mai entrato negli spogliatoi al termine degli allenamenti, consentendo al figliolo di parteciparvi, unitamente agli altri pur non avendo pagato le quote. La procura ha anche ascoltato due persone non tesserate ma presenti in tale circostanza, le quali confermavano di aver udito le espressioni gravemente ingiuriose rivolte dal presidente alla signora CEDRINI. A questo punto la Procura, tenuto conto che non è stata presentata dal presidente alcuna denuncia per calunnia nei confronti della CEDRINI, ritiene credibili le dichiarazioni rese dalla predetta signora. Conclude la Procura che l’episodio avvenuto risulta particolarmente riprovevole, sia per il tenore delle offese anche di stampo sessuale che per le modalità rivolte alla madre di un tesserato, frasi che potenzialmente potevano essere ascoltate anche dai ragazzi, creando un grave stato di tensione e disagio, pronunciate dal presidente della società e non da una figura di secondo piano della stessa. Ed è per tutti questi motivi sopra esposti che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti in questione per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe. Alla riunione del giorno 26/05/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo 5 mesi di inibizione per il Presidente RUGGIU Daniele e per la Società ASD POL. ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00. Questo Tribunale Federale Territoriale non avendo particolari obiezioni da fare sulla vicenda ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano da ritenersi congrue rispetto ai fatti accaduti nel deferimento in questione. Ciò detto, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente RUGGIU Daniele l’inibizione di mesi 5, ed alla Società ASD POL. ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it