COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DANILO CEGLIA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA, NONCHE’ DEL COMMA 7 DEL CITATO ART. 40.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DANILO CEGLIA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA, NONCHE’ DEL COMMA 7 DEL CITATO ART. 40. Il presidente del C.R. Lazio con nota del 12/05/2015, trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione del sig. PORCELLI Daniele, componente della Delegazione Provinciale di Latina, il quale rendeva noto che, in occasione della gara VIRTUS LATINA SCALO – FORTITUDO FUTSAL POMEZIA, valevole per il campionato di Serie D calcio a 5, l’arbitro sig. CEGLIA Danilo della sezione AIA di APRILIA, non riportava nel referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti a carico dell’allenatore SAMPIETRI Massimiliano e del calciatore PARENTE Andrea, entrambi della società FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. Considerava la Procura che, gli esami dei documenti esistenti nel fascicolo e l’audizione dei tesserati coinvolti permettevano di ricostruire la vicenda. Venivano ascoltati i signori PUCCI Mauro, calciatore, MARIGNETI Luca, dirigente e MARRACINO Graziano, allenatore, tutti tesserati della società VIRTUS LATINA SCALO, i quali concordemente dichiaravano di ricordare con precisione le circostanze e gli episodi che determinavano i provvedimenti adottati dall’arbitro nei confronti dell’allenatore e del calciatore della squadra della FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. Anche l’allenatore SAMPIETRI ed il calciatore PARENTE, ascoltati in Procura, confermavano quanto dichiarato dai tesserati della squadra avversaria. L’arbitro DANILO CEGLIA dichiarava in Procura di non ricordare nulla degli episodi contestati, in quanto era passato molto tempo dall’accaduto e che nel lasso temporale intercorso, aveva diretto molte altre gare. Tre giorni dopo contattava telefonicamente il Collaboratore della Procura, incaricato dell’indagine, dichiarando di aver ricordato l’episodio, ammettendo di aver espulso i due tesserati della FUTSAL POMEZIA, non ricordando però né chi fossero, né il numero di maglia, né il minuto in cui aveva comminato i provvedimenti disciplinari. L’arbitro precisava però che alla fine della gara veniva accerchiata da tre o quattro calciatori della FORTITUDO FUTSAL POMEZIA che protestavano per le decisioni assunte. Per tali motivi, caduto nel senso di colpa, l’arbitro ometteva di refertare i provvedimenti disciplinari e che il grave errore commesso era da imputare a problemi familiari e di lavoro che lo avevano colpito e reso poco lucido. Riteneva pertanto la Procura che i fatti sopra elencati evidenziavano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal direttore di gara in questione e conseguentemente deferiva l’arbitro al Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 26/05/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre il deferito non è presente per impegni lavorativi. Il rappresentante dell’AIA presente alla riunione riferisce che l’Arbitro non contesta quanto riportato dalla Procura nel deferimento, nonostante sia stato minacciato in campo da diverse persone, ammettendo di aver sbagliato ed accettando le decisioni che verranno adottate al riguardo. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità, chiedendo a carico del Sig. CEGLIA Danilo mesi 6 di sospensione. Questo Tribunale Federale, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia adeguata al comportamento censurabile tenuto dall’Arbitro CEGLIA e concorda con la quantificazione proposta dalla Procura stessa. Per tutto quanto sopra, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere responsabile il deferito in oggetto della violazione regolarmente a lui addebitata, comminando all’Arbitro CEGLIA Danilo la sospensione di mesi 6. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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