COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SELVA CANDIDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STORTI FLAVIO FINO AL 30/04/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 101 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: TEVERE ROMA – SELVA CANDIDA dell’1/05/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SELVA CANDIDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STORTI FLAVIO FINO AL 30/04/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 101 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: TEVERE ROMA – SELVA CANDIDA dell’1/05/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016 L’A.S.D. SELVA CANDIDA impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 30/04/2017, al proprio allenatore STORTI Flavio, “reo”, di essere entrato, non autorizzato, sul terreno di gioco per protestare avverso una decisione dell’arbitro e di avergli dato due leggeri schiaffetti, prima di uscire dal terreno di gioco. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sosteneva che l’allenatore Storti, nel momento in cui il direttore di gara gli notificava il provvedimento di allontanamento per proteste, si avvicinava a quest’ultimo invitandolo ad essere più attento nella direzione di gara e con spirito paterno gli dava un buffetto sulla guancia in segno di incoraggiamento e senza altre finalità; alla luce di ciò, la Società chiedeva, la riduzione della sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla stessa lettura del referto arbitrale, emerge che al 24° minuto del 2° tempo l’allenatore della Società Selva Candida, dopo essere stato allontanato dall’arbitro per proteste e prima di lasciare il terreno di gioco, si avvicinava a quest’ultimo e gli dava due leggeri schiaffetti, meglio, due buffetti sulla guancia, senza provocargli alcun dolore, per poi lasciare il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze. Da tutto ciò emerge che il gesto dello Storti è stato, sicuramente riprovevole e lesivo della figura arbitrale, ma non si è tramutato in alcun atteggiamento violento o aggressivo verso la stessa, in quanto i due buffetti dati sulla guancia del direttore di gara non hanno procurato a quest’ultimo alcun dolore, neppur momentaneo. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore STORTI Flavio al 31/12/2016. La tassa reclamo va restituita.
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