COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 45/cs –Ricorso del calciatore Diego Alessi, tesserato federalmente per la società ASD Albissola 2010, avverso la squalifica per cinque giornate – Gara Albissola – Moconesi del 30 aprile 2016 Campionato Promozione. C.U. n. 66 del 5 maggio 2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 45/cs –Ricorso del calciatore Diego Alessi, tesserato federalmente per la società ASD Albissola 2010, avverso la squalifica per cinque giornate – Gara Albissola – Moconesi del 30 aprile 2016 Campionato Promozione. C.U. n. 66 del 5 maggio 2016. Con la seguente motivazione: “espulso al 46° del 2° T, segnatamente, per aver attinto con una testata al volto un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva un comportamento altamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro e lo apostrofava con espressioni ingiuriose” il calciatore Diego Alessi veniva squalificato per cinque giornate effettive di gara. Lo stesso giocatore ha impugnato il provvedimento depositando ricorso di rito, nel quale ritiene la sanzione erronea o comunque sproporzionata in relazione ai reali accadimenti. Fornisce, l’istante, la sua versione dei fatti tendenti ad evidenziare come egli sia intervenuto a difesa di un proprio compagno aggredito da alcuni avversari che lo accusavano di perder tempo mentre si trovava dolorante a terra; dal che nascevano i battibecchi e le reciproche accuse, che però non sfociarono mai in episodi di violenza. Conclude con la perentoria affermazione di non aver colpito con una testata l’avversario il quale, a conferma,gli rilasciava apposita dichiarazione. Sostiene inoltre di essere estraneo al comportamento ingiurioso verso l’arbitro e conclude con la richiesta: a) in via principale dell’affrancamento della squalifica; b) in via subordinata della riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale in base a circostanze esimenti o attenuanti meglio riportate nel ricorso. Esaminati gli atti ufficiali, la Corte non ritiene d’accogliere il ricorso. Come più volte richiamato da questaCorte, il giudizio sportivo su fatti avvenuti sul terreno di gioco, si basa esclusivamente sulle risultanze ufficiali le quali sono assistite da privilegio assoluto che non può essere vinto e superato da semplici dichiarazioni di parte o da prove esterne. Nel caso di specie il rapporto di gara si appalesa chiaro ed univoco, cioè tale da ritenersi facente piena fede del suo contenuto. Prevede il nostro ordinamento la possibilità di adire altri organi nei casi, come quello di specie, in cui i tesserati e le società affiliate si ritengano danneggiate da un rapporto di gara ritenuto non veritiero; certamente i tempi di discussione saranno più lunghi ma sarà salvaguardata la velocità delle decisioni disciplinari atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva. Per questi motivi la Corte, ritenuta equa la squalifica inflitta in prime cure al calciatore Diego Alessi, respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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