FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 373/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 373/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pf 14/15 adottato nei confronti della società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS), per le condotte ascritte al proprio tesserato titolato di poteri di rappresentanza di cui al procedimento n. 1008 pf 14/15;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CARDELLINI, in qualità di amministratore unico della società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 667,00 (seicentosessantasette) di ammenda per la società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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