FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 374/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO COSTENARO – società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 374/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO COSTENARO - società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO COSTENARO e della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, avente ad oggetto la seguente condotta: Alessandro COSTENARO, Presidente, all’epoca dei fatti, della A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, in virtù del principio dell’immedesimazione organica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver organizzato e fatto partecipare la squadra Allievi della propria Società alla gara amichevole disputatasi il 6.09.2015 contro la squadra Allievi della Società VIRTUS MARIANO senza previa richiesta e autorizzazione del competente organo federale; A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, per responsabilità diretta, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro COSTENARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di giorni 50 (cinquanta) per il Sig. Alessandro COSTENARO e di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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