FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 375/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A.S.D. F.C. SPINEA 1966

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 375/A del 04/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A.S.D. F.C. SPINEA 1966  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. F.C. SPINEA 1966, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. F.C. SPINEA 1966, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al Presidente dell’epoca, sig. Primo Mariani, di cui al procedimento n. 307 pf 15/16;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario Scopece, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. F.C. SPINEA 1966;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 800,00 (ottocento) di ammenda per la società A.S.D. F.C. SPINEA 1966; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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