FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 378/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Alessandro ZARBANO – società GENOA C.F.C. S.p.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 378/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Alessandro ZARBANO - società GENOA C.F.C. S.p.A.  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pf 14/15 adottato nei confronti del Dott. Alessandro ZARBANO e della società GENOA C.F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSANDRO ZARBANO, in qualità di Amministratore Delegato della Società Genoa C.F.C. S.p.A. per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 29 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Aleandro Rosi dalla società Parma F.C. S.p.A. alla Società Genoa C.F.C. S.p.A. senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta dalla competente Lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014; GENOA C.F.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo legale rappresentante all’epoca del fatto contestato, sig. Alessandro ZARBANO;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Dott. Alessandro ZARBANO per suo conto e, in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società GENOA C.F.C. S.p.A.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 di inibizione convertita in ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Dott. Alessandro ZARBANO e di 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società GENOA C.F.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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