FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 390/A del 23/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVID TOMEI – ALESSANDRO RINALDI – SOSSIO DEL PRETE – ALBERTO SPELDA – GENNARO DEL PRETE – ROBERTO SIMONETTA – MAURO GASPARI – PIETRO SELLAN – società ASD POLISPORTIVA CARSO – ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA E US LATINA CALCIO S.r.l.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 390/A del 23/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVID TOMEI - ALESSANDRO RINALDI - SOSSIO DEL PRETE - ALBERTO SPELDA - GENNARO DEL PRETE - ROBERTO SIMONETTA - MAURO GASPARI - PIETRO SELLAN - società ASD POLISPORTIVA CARSO - ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA E US LATINA CALCIO S.r.l.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 250 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. DAVID TOMEI, ALESSANDRO RINALDI, SOSSIO DEL PRETE, ALBERTO SPELDA, GENNARO DEL PRETE, ROBERTO SIMONETTA, MAURO GASPARI, PIETRO SELLAN, e delle società ASD POLISPORTIVA CARSO, ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA E US LATINA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: DAVID TOMEI, all’epoca dei fatti non tesserato ma solo successivamente tesserato per la POLISPORTIVA SAN MICHELE, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6.; ALESSANDRO RINALDI, all’epoca dei fatti Presidente della POLISPORTIVA SAN MICHELE, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6.; SOSSIO DEL PRETE, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver: - consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo di calcio giovanile a carattere regionale e provinciale denominato “Festa dello Sportivo”, nei giorni dall’11 maggio 2015 al 7 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società Organizzatrice – la G.S.D. Falasche - la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di “Provini” nel mese di luglio dell’anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015- 16, paragrafo 2.6; ALBERTO SPELDA, all’epoca dei fatti Consigliere per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver: - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di “Provini” nel mese di luglio dell’anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015- 16, paragrafo 2.6; GENNARO DEL PRETE, all’epoca dei fatti Cassiere-Allenatore (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver: - consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo di calcio giovanile a carattere regionale e provinciale denominato “Festa dello Sportivo”, nei giorni dall’11 maggio 2015 al 7 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società Organizzatrice – la G.S.D. Falasche - la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di “Provini” nel mese di luglio dell’anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015- 16, paragrafo 2.6; ROBERTO SIMONETTA, all’epoca dei fatti Consigliere-Allenatore (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver: - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di “Provini” nel mese di luglio dell’anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; - organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un “Raduno di selezione” nel mese di agosto dell’anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015- 16, paragrafo 2.6; MAURO GASPARI, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione, nel mese di luglio dell’anno 2015, di “Provini” svolti presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; PIETRO SELLAN, all’epoca dei fatti Dirigente-delegato alla firma (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione, nel mese di luglio dell’anno 2015, di “Provini” svolti presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6; ASD POLISPORTIVA CARSO, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti tesserati, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché all’altro soggetto tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; US LATINA CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili ai Sigg. Paola Cavicchi e Gianluca Grande rispettivamente, all’epoca dei fatti, Amministratore – Legale Rappresentante e Responsabile del Settore Giovanile per la società; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg. David TOMEI, Alessandro RINALDI, Sossio DEL PRETE, Alberto SPELDA, Gennaro DEL PRETE, Roberto SIMONETTA, Mauro GASPARI, Pietro SELLAN, e dalle società ASD POLISPORTIVA CARSO, ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA e US LATINA CALCIO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine agli accordi raggiunti dalle parti relativi all’applicazione delle sanzioni di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. DAVID TOMEI, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alessandro RINALDI, mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Sossio DEL PRETE, mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Alberto SPELDA, mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Gennaro DEL PRETE, mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Roberto SIMONETTA, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Mauro GASPARI, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Pietro SELLAN e di Euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA CARSO, EURO 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPPA ed Euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società US LATINA CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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