FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 394/A del 23/05/2016 – Revoca affiliazione S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l. – Affiliazione S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l. con titolo sportivo

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 394/A del 23/05/2016 – Revoca affiliazione S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l. – Affiliazione S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l. con titolo sportivo Il Presidente Federale − preso atto del fallimento della società S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l.; − preso atto della intervenuta costituzione della S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l., la quale ha richiesto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; − preso, altresì, atto che la S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l. ha acquisito il complesso aziendale della fallita S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l., comprensivo del parco tesserati risultante agli atti; − rilevato che la S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l. ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del suddetto parco tesserati della fallita S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l.; − considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo, tenuto anche conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della città di Trieste, all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; − considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall’articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; − visti gli artt. 15, 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; d e l i b e r a − di revocare l’affiliazione alla fallita S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l.; − di affiliare la S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l.; − di trasferire alla S.S.D. Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 a r. l. il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita S.S.D. Unione Triestina 2012 a r. l., così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.
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