FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 398/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVIDE ROSATI – ALESSANDRO CORBARA – ANDREA DELLAMOTTA – società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 398/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVIDE ROSATI - ALESSANDRO CORBARA - ANDREA DELLAMOTTA - società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. DAVIDE ROSATI, ALESSANDRO CORBARA, ANDREA DELLAMOTTA e della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta: Davide ROSATI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver, al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DELLAMOTTA Andrea e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant’Agata Futsal 2004 del 24/10/2015 e A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015; Alessandro CORBARA, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant’Agata Futsal 2004 del 24/10/2015 e A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015, sottoscrivendo la distinta delle gare attestante il regolare tesseramento del DELLAMOTTA; Andrea DELLAMOTTA, nato in data 08/06/1989, calciatore della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, senza averne titolo perché all’epoca dei fatti non tesserato e, di conseguenza, senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, le gare di Campionato Calcio a 5 Serie C 2, del Comitato Regionale Emilia Romagna: A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – Polisportiva 1980 del 10/10/2015, A.S.D. Il Ludovico - A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 del 17/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – U.S.D. Sant’Agata Futsal 2004 del 24/10/2015, A.S.D. Ceisa Gatteo Calcio A 5 – A.S.D. Montale Football Five del 07/11/2015. Condotta tanto più grave per aver rivestito il ruolo di Capitano nelle gare in questione; A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Davide Rosati, dal proprio dirigente Alessandro Corbara e dal calciatore Andrea Dellamotta;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Davide ROSATI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 e dai Sigg. Alessandro CORBARA e Andrea DELLAMOTTA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Davide ROSATI, 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro CORBARA, 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea DELLAMOTTA, € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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