FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 400/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO GRASSO – FABRIZIO FARO – società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 400/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO GRASSO - FABRIZIO FARO - società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 82 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO GRASSO, del Sig. FABRIZIO FARO e della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco GRASSO, Dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver in occasione delle gare Aci San Filippo – Zafferana del 29.03.15 e S. Domenica V. - Aci San Filippo del 21.03.15, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Faro Fabrizio, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO; Fabrizio FARO, per la violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dei fatti, regolarmente tesserato per la società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO; A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GRASSO, dal Sig. Fabrizio FARO e dal Sig. Nunzio Mario Tringale nell’interesse della società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO nella qualità di Presidente pro tempore;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Francesco GRASSO, 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Fabrizio FARO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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