FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 403/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Franco LANZILLOTTA – società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 403/A del 26/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Franco LANZILLOTTA - società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta: Franco LANZILLOTTA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Roberto Merenda, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con prot. n.° 236/CAE 2014/2015 del 24 settembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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