FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 407/A del 30/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Filippo AGOMERI ANTONELLI – Dario CASSINGENA – Franco DE FALCO – Pablo Louro GRANOCHE – Mattia OLIVOTTO – Mauro PEDERZOLI – Giorgio PERINETTI – Alessandro RUGGERI – Mattia TIRELLI – Simone TIRIBOCCHI – Simone VERGASSOLA – società ATALANTA BERGAMASCA S.p.A. e VICENZA CALCIO S.p.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 407/A del 30/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Filippo AGOMERI ANTONELLI - Dario CASSINGENA - Franco DE FALCO - Pablo Louro GRANOCHE - Mattia OLIVOTTO - Mauro PEDERZOLI - Giorgio PERINETTI - Alessandro RUGGERI - Mattia TIRELLI - Simone TIRIBOCCHI - Simone VERGASSOLA - società ATALANTA BERGAMASCA S.p.A. e VICENZA CALCIO S.p.A.  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 12/13 adottato nei confronti dei Sigg.ri Filippo AGOMERI ANTONELLI, Dario CASSINGENA, Franco DE FALCO, Pablo Louro GRANOCHE, Mattia OLIVOTTO, Mauro PEDERZOLI, Giorgio PERINETTI, Alessandro RUGGERI, Mattia TIRELLI, Simone TIRIBOCCHI, Simone VERGASSOLA e delle società ATALANTA BERGAMASCA S.p.A. e VICENZA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: FILIPPO AGOMERI ANTONELLI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S. Bari S.P.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Giorgio De Giorgis senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Bari S.p.A. del 27.7.2009, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto la società aveva conferito mandato all'agente Maurizio De Giorgis, con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009, per il suo tesseramento; DARIO CASSINGENA, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società Vicenza Calcio S.P.A.: 1) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) in relazione agli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all'agente sig. Giorgio De Giorgis in occasione della stipulazione del contratto tra la Vicenza Calcio S.p.A. ed il sig. Simone Tiribocchi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citato agente rappresentava di fatto il calciatore; 2) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1 delle N.O.I.F nonché per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giorgio De Giorgis, cui la società Vicenza conferiva mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Simone Tiribocchi con la predetta società in data 31.1.2013; FRANCO DE FALCO, all’epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica della U.S. Triestina Calcio S.p.A., nonché legale rappresentante della società A.S.D. Triestina Camp, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) e per la violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere concorso con il sig. Stefano Mario Fantinel, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società U.S. Triestina Calcio S.p.A., alla cattiva gestione ed al dissesto economico - patrimoniale della predetta società con violazione dell'obbligo di rispetto della normativa federale in materia gestionale ed economica, favorendo la distrazione della somma di € 600.000 dalla società U.S. Triestina Calcio S.p.A.; in particolare la Triestina Camp ha emesso nei confronti della U.S. Triestina Calcio S.p.A. le fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A., n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A., n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A., n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A., per un importo totale € 600.000,00 IVA inclusa, con causale indicata di non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); il DE FALCO, poi, faceva firmare in bianco a numerosi tesserati e dipendenti della TRIESTINA ricevute per somme mai percepite, al fine di creare un giustificativo non veridico alla consegna dell'importo totale di di € 495.200,00 al sig. Stefano Mario Fantinel; PABLO LOURO GRANOCHE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.C. Chievo Verona s.r.l.: 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Fabio Grossi, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la Novara Calcio S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Fabio Grossi, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la A.S. Varese 1910 S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 3) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti in vigore dal dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Fabio Grossi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. in data 31.1.2012; 4) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Fabio Grossi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società A.C. Cesena S.p.A. in data 12.7.2013; MATTIA OLIVOTTO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Triestina, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), e dell’art. 10, comma 1, del C.G.S., nonché dell’art. 5, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del sig. Umberto Tirelli, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare Licenza all’epoca dei fatti, in occasione del tesseramento con la società A.C. Triestina Calcio S.p.A. in data 28.1.2009; MAURO PEDERZOLI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società Novara Calcio S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; GIORGIO PERINETTI, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza in successione della A.S. Bari S.p.A. e della A.C. Siena S.p.A.: 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, mentre l’agente Carlo Volpi rappresentava Vergassola Simone in forza di formale mandato rilasciatogli con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società del 18.4.2011 e 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Maurizio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava Agomeri Antonelli Filippo, in assenza di mandato conferitogli su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 27.7.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra De Giorgis Giorgio e De Giorgis Maurizio era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; ALESSANDRO RUGGERI, all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della società Atalanta Bergamasca Calcio S.P.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Fabio Grossi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava Tiribocchi Simone in forza di formale mandato rilasciatogli con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 16.6.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 - data pattuita per l'ultimo pagamento); MATTIA TIRELLI, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. dal 09.11.2009, per la violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.) e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del calciatore Mattia Olivotto, favorendone il tesseramento con la società Triestina in data 31.8.2009, senza essere stato in tale circostanza in possesso della Licenza di agente; SIMONE TIRIBOCCHI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Atalanta Bergamasca S.P.A.: 1) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell’art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giorgio De Giorgis, cui aveva conferito mandato con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Atalanta Bergamasca del 2.8.2010; 2) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) in relazione agli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Giorgio De Giorgis senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la Vicenza Calcio S.p.A. del 31.01.2013, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata società aveva conferito mandato allo stesso agente, con validità dal 31.1.2013 all'1.2.2013, per il suo tesseramento; SIMONE VERGASSOLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Siena S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Carlo Volpi, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la A.C. Siena S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società del 18.4.2011 e del 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; ATALANTA BERGAMASCA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., (all’epoca dei fatti art. 4, comma 1, del C.G.S. allora vigente), per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza; VICENZA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., (all’epoca dei fatti art. 4, comma 1, del C.G.S. allora vigente), per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Filippo AGOMERI ANTONELLI, Dario CASSINGENA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore per la società VICENZA CALCIO S.p.A., Franco DE FALCO, Pablo Louro GRANOCHE, Mattia OLIVOTTO, Mauro PEDERZOLI, Giorgio PERINETTI, Alessandro RUGGERI, Mattia TIRELLI, Simone TIRIBOCCHI, Simone VERGASSOLA, e dalla società ATALANTA BERGAMASCA S.p.A. in persona del procuratore speciale Avv. Gian Pietro Bianchi;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Filippo AGOMERI ANTONELLI, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Dario CASSINGENA, 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Franco DE FALCO, € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Pablo Louro GRANOCHE, 2 (due) gare di squalifica per il Sig. Mattia OLIVOTTO, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Mauro PEDERZOLI, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio PERINETTI, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro RUGGERI, 2 (due) mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda per il Sig. Mattia TIRELLI, € 5.000,00 di ammenda per il Sig. Simone TIRIBOCCHI, € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Simone VERGASSOLA, e di € 6.000,00 di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA S.p.A. e € 6.000,00 di ammenda per la società VICENZA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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