FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 410/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca DEFENDI – società USD CASTION BL

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 410/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca DEFENDI - società USD CASTION BL  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca DEFENDI e della società USD CASTION BL, avente ad oggetto la seguente condotta: LUCA DEFENDI, calciatore tesserato per la U.S.D. CASTION BL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicamente reso espressioni lesive della classe arbitrale; USD CASTION BL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nella quale il DEFENDI ricopre la carica di calciatore tesserato;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DEFENDI e dal Sig. Flavio Battiston in qualità di Presidente e Legale Rappresentante nell’interesse della società USD CASTION BL;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di squalifica per il sig. Luca DEFENDI e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTION BL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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