FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 411/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Angelo SANDRI – Renzo Osvaldo Mario ASARO – Salvatore MANNONE – società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 411/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Angelo SANDRI - Renzo Osvaldo Mario ASARO - Salvatore MANNONE - società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. Angelo SANDRI, Renzo Osvaldo Mario ASARO, Salvatore MANNONE e della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Angelo SANDRI, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013 e con Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14) del 1° luglio 2014, per avere il predetto, quale tecnico della società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - all'epoca dei fatti partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Sicilia - pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 10.800,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00 e per la stagione sportiva 2014/2015, un premio di tesseramento di euro 9.600,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00; Renzo Osvaldo Mario ASARO, Presidente e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento ai Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, punto 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, il 23 agosto 2013, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 10.800,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa; Salvatore MANNONE, Amministratore delegato e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2014/2015, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento al Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2014, per avere pattuito, il 22 agosto 2014, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2014/2015, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 9.600,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa; S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano i predetti soggetti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Angelo SANDRI, dal Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, dal Sig. Salvatore MANNONE e dal Sig. Giuseppe OCCHIPINTI in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante nell’interesse della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Angelo SANDRI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MANNONE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it