FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 414/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: . ROBERTO TORTORA – società A.C.D. MASERA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 414/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: . ROBERTO TORTORA - società A.C.D. MASERA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO TORTORA e della società A.C.D. MASERA, avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO TORTORA, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore della società F.C.D. SPORT BELLINZAGO, oggi tesserato in qualità di Direttore Tecnico e Dirigente della A.C.D. MASERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. ed all’art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver esercitato l’attività di allenatore, non abilitato, della società di calcio femminile A.C.D. MASERA, militante nel Campionato di Serie D femminile, nella stagione sportiva 2014/2015, pur essendo tesserato quale calciatore per la società F.C.D. SPORT BELLINZAGO; A.C.D. MASERA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nei cui confronti o nel cui interesse era stata indebitamente prestata l’attività di allenatore da parte del Sig. Tortora;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. ROBERTO TORTORA e dalla società A.C.D. MASERA in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gianfranco Gamba;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. ROBERTO TORTORA e di euro 200,00 di ammenda per la società A.C.D. MASERA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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