FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 433/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO PELLEGRINO E FABIO ROSSINI – società POLISPORTIVA COLLEBEATO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 433/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO PELLEGRINO E FABIO ROSSINI - società POLISPORTIVA COLLEBEATO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 246 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. ANTONIO PELLEGRINO E FABIO ROSSINI, e della società POLISPORTIVA COLLEBEATO, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO PELLEGRINO, tesserato in qualità di Presidente della Polisportiva Collebeato, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 39 e 40 comma 4 delle NOIF, per l’omesso controllo dei dati anagrafici del calciatore Enes Nicolò Sanzogni e, in conseguenza di detta mancata diligenza, per aver sottoscritto e trasmesso alla Federazione i moduli di tesseramento del predetto calciatore, pur in pendenza di un precedente vincolo con altra squadra. FABIO ROSSINI, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Polisportiva Collebeato, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 39 e 40 comma 4 delle NOIF, per l’omesso controllo dei dati anagrafici del calciatore Enes Nicolò Sanzogni e, in conseguenza di detta mancata diligenza, per aver provveduto al tesseramento del predetto calciatore - utilizzando un codice fiscale errato - pur in pendenza di un precedente tesseramento presso un’altra squadra; POLISPORTIVA COLLEBEATO, per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni poste in essere dal Presidente e dal Direttore Sportivo della società; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. ANTONIO PELLEGRINO, in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società POLISPORTIVA COLLEBEATO e dal Sig. FABIO ROSSINI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PELLEGRINO, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Fabio ROSSINI e di € 200,00 di ammenda per la società POLISPORTIVA COLLEBEATO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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