FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 434/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCAS CANAVESE – società VICENZA CALCIO S.P.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 434/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCAS CANAVESE - società VICENZA CALCIO S.P.A. A - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LUCAS CANAVESE, e della società VICENZA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: LUCAS CANAVESE e la società VICENZA CALCIO S.p.A. presentavano per la stagione sportiva 2015/16 una richiesta di tesseramento per la società VICENZA CALCIO S.p.A. basata su dichiarazione mendace, con violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. LUCAS CANAVESE e dalla società VICENZA CALCIO S.p.A. rappresentata dall’Amministratore delegato, Sig. Dario Cassingena;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Lucas CANAVESE e di € 200,00 di ammenda per la società VICENZA CALCIO S.p.A; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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