FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 437/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 437/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 776 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE, avente ad oggetto la seguente condotta: A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE, in violazione dei principi e doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis del C.G.S., in relazione all’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F., per non aver rilasciato in favore della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. la liberatoria attestante l’avvenuto pagamento del premio di preparazione per il calciatore Andrea Caputo, per la complessiva somma di € 11.403,00, benché quest’ultima vi avesse provveduto, seppure a distanza di quattro mesi dalla richiesta avanzata dalla società in data 28 febbraio 2015;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato Lillo, per conto della società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE in qualità di Presidente e legale rappresentante;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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