FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 438/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A.S.D. UNION TEAM S.C.B.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 438/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A.S.D. UNION TEAM S.C.B.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B., avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. UNION TEAM S.C.B., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dal Sig. Lorenzo Scartapatti, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B. il quale, durante la gara Allievi Provinciali UNION TEAM – MARMIROLO del 6 febbraio 2016, ha espresso frase offensiva all’indirizzo dell’osservatore arbitrale Alberto Mazzeo. Si contesta inoltre la violazione dell’art. 12, comma 5 del C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio dirigente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale Di Pace, per conto della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B. in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. UNION TEAM S.C.B.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.