FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 439/A del 16/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARMINE DE SENA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 439/A del 16/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARMINE DE SENA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CARMINE DE SENA, avente ad oggetto la seguente condotta: CARMINE DE SENA, all'epoca dei fatti calciatore svincolato, per aver disputato nelle fila della squadra ospitante la gara Paganese - Salernitana del 4.5.2014 del campionato di Lega Pro - 1^ divisione (pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 4.11.2016), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver conferito con scrittura del 20.7.2015 mandato di rappresentanza al sig. Trunfio Salvatore, soggetto non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; il mandato sottoscritto, poi, non contiene i requisiti di contenuto previsti dagli artt. 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del suddetto Regolamento;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMINE DE SENA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di squalifica per una gara ufficiale; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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