F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CFA del 20 Giugno 2016 e su www.figc.it RICORSO A.C.D. SONA M.MAZZA AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALC. CIPRIANI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. GARDA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI AL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.C.D. SONA M. MAZZA;AMMENDA DI € 100,00 E PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI ALLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Veneto – Com. Uff. n. 96 dell’8.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CFA del 20 Giugno 2016 e su www.figc.it RICORSO A.C.D. SONA M.MAZZA AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALC. CIPRIANI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. GARDA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI AL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.C.D. SONA M. MAZZA;AMMENDA DI € 100,00 E PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI ALLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Veneto - Com. Uff. n. 96 dell’8.6.2016) Premessa in fatto La vicenda trae origine da un reclamo presentato, in data 11 gennaio 2016, al Giudice Sportivo, della società AC Garda, partecipante al campionato di Promozione, girone A, del Comitato regionale Veneto, in cui veniva contestata la regolarità di svolgimento della gara AC Sona Mazza – AC Garda disputatasi il 10 gennaio 2016. Secondo la suddetta segnalazione, il giocatore Andrea Cipriani, che ha preso parte alla gara nelle file della AC Sona Mazza, si trovava in posizione irregolare quanto al tesseramento: infatti, dall’esame del tabulato calciatori lo stesso risultava ancora tesserato per la medesima AC Garda. Quest’ultima, quindi, chiedeva venisse inflitta alla società AC Sona Mazza la punizione sportiva della perdita della gara. L’adìto organo di giustizia sportivo rimetteva, per competenza, al Tribunale federale nazionale - sezione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 30, comma 16 e comma 18, lett. b), CGS, la questione preliminare sulla definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Andrea Cipriani. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 9 del 23 febbraio 2016 il TFN ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore Andrea Cipriani in favore della società Sona M. Mazza, in quanto tardivamente regolarizzato, ritenendo, conseguentemente, che il calciatore stesso avesse partecipato alla gara Sona M. Mazza – Garda del 10 gennaio 2016 in posizione irregolare. Avverso la decisione del Tribunale di annullamento del tesseramento la società ACD Sona Mazza ha proposto reclamo alla Corte federale d’appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata e, quindi, la dichiarazione di validità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, a far tempo dal 5 dicembre 2015 o, in subordine, dal 4 gennaio 2016. La Corte federale di appello, con decisione del 11 aprile 2016 (pubblicata sul C.U. n. 102/CFA), ha ritenuto corretta la decisione impugnata, respingendo, per l’effetto, il reclamo proposto dalla società Sona M. Mazza. Intanto, la Corte Sportiva d’appello territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 67 del 2 marzo 2016 (Comitato regionale Veneto) ha preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Garda avverso la delibera del Giudice sportivo regionale di cui al C.U. del 20 gennaio 2016, n. 55 del predetto Comitato, con riferimento, appunto, alla validità della suddetta gara Sona M. Mazza – A.C. Garda del 10 gennaio 2016. Esaminata la documentazione ufficiale in atti, vista la delibera emanata dal Tribunale Federale Nazionale – sez. Tesseramenti, cui era stata rimessa la questione preliminare sulla definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Andrea Cipriani Andrea dalla società A.C. Garda, preso atto che, come detto, il Tribunale Federale Nazionale – sez. Tesseramenti, con la decisione sopra richiamata, ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, ritenuto, di conseguenza, che il calciatore Andrea Cipriani ha partecipato alla gara Sona M. Mazza – A.C. Garda del 10 gennaio 2016 in posizione irregolare; visto l’art. 17, comma 5, lettera a), CGS ha accolto il ricorso presentato dalla società A.C. Garda. Per l’effetto, ha inflitto alla Società Sona M. Mazza la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale (nota n. 10006 del 10 marzo 2016), per l’eventuale adozione dei provvedimenti e delle iniziative di competenza, con particolare riferimento alla documentazione dalla quale sesembrava evincersi la partecipazione irregolare ad altre otto gare dello stesso medesimo campionato di promozione, girone A, del giocatore Andrea Cipriani nelle file della sociatà ACD Sona Mazza (ossia: Sona Mazza – Zevio 1-0 del 6.12.15; Valgatara - Sona Mazza 2-2 del 13.12.15; Sona Mazza - Garda 1-0 del 10.01.16; Sona Mazza - Belfiore 1-1 del 17.1.16; Lugagnano – Sona Mazza 1-1 del 24.1.16; Sona Mazza - Pro San Bonifacio 2-0 del 31.1.16; San Zeno - Sona Mazza 1-2 del 07.2.16; Sona Mazza - Virtus VR 2-1 del 14.2.16; Aurora Cavalp - Sona Mazza 1-1 del 21.02.16). Il deferimento della Procura Federale Dopo la regolare comunicazione di chiusura delle indagini, avvenuta in data 29.04.2016, la Procura federale, ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta emergevano comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali, ritenuto che la partecipazione del calciatore Andrea Cipriani alla gare sopra indicate, disputate nelle fila della società Sona Mazza, senza averne titolo, perché non regolarmente per la stessa tesserato, aveva comportato la violazione del disposto di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, CGS, da parte dei sigg.ri Matteo Grisi (dirigente accompagnatore ufficiale della società) e dello stesso Andrea Cipriani (calciatore), deferiva, con atto in data 26 maggio 2016, innanzi al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Veneto : Cipriani Andrea, giocatore A.C.D. Sona M. Mazza, all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, CGS in relazione agli artt. 10, comma 2, CGS e, 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 8 gare del campionato di promozione 2015/16 nelle fila della soc. ACD Sona M. Mazza senza averne titolo perché non tesserato”; Grisi Matteo, dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società Sona M. Mazza in occasione di n. 8 gare del campionato di promozione 2015/16 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cipriani Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara”; la società A.C.D. Sona M. Mazza“per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, dell’operato del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore”. Il Giudizio di primo grado All’udienza svoltasi innanzi al Tribunale federale territoriale in data 7 giugno 2016, assenti i deferiti, la Procura federale, dopo aver esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, ha concluso chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: al calciatore Cipriani, una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza; al sig. Grisi, l’inibizione di giorni 40; alla società Sona M. Mazza, due punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del campionato di promozione, girone A, stagione sportiva 2015/16, oltre l’ammenda di € 100,00. La società deferita ha trasmesso via fax al Tribunale di prime cure una comunicazione in cui lamentava di aver ricevuto l’atto di deferimento solamente in data 6 giugno 2016 (ossia, il giorno prima della data del dibattimento). A tal riguardo la Procura federale ha precisato che la comunicazione è avvenuta regolarmente e tempestivamente in quanto l’art. 32 novies, comma 3, CGS prevede che gli addetti alla segreteria degli organi di giustizia sportiva provvedono alle comunicazioni prescritte. L’art. 2, comma 6, CGS del C.O.N.I., inoltre, richiama per i procedimenti disciplinari le norme generali del processo civile e, pertanto, ai sensi dell’art.136, comma 2, del codice di procedura civile la comunicazione per l’udienza poteva essere effettuata da dipendente F.I.G.C. addetto alla Delegazione provinciale di Verona. E ciò è, appunto, avvenuto, e di conseguenza, ai sensi dell’art. 138, comma 2, c.p.c. la notificazione deve reputarsi valida anche in caso di rifiuto del destinatario a riceverla, come nel caso di specie. Si aggiunge, poi, che vi è stata anche una comunicazione effettuata dal Tribunale territoriale a mezzo e-mail (non certificata) all’indirizzo indicato dalla società per le notificazioni (sede sociale). Sulla questione il Tribunale territoriale veneto ha così osservato: «…Viene a rivestire particolare rilievo la consegna eseguita il giorno 27 maggio 2016 dal dipendente della F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione provinciale di Verona, sig. Martini Nicolò. Questi recatosi alla casa del sig. Gianmarco Valbusa, luogo presso il quale la stessa società ha chiesto gli siano consegnati gli atti, ha ivi rinvenuto il presidente ed il vice presidente dell’ACD Sona M. Mazza, che hanno rifiutato di ricevere i plichi affermando, dopo avere sentito al telefono l’avvocato, che non ricevevano alcunché in quanto il sig. Martini non era un ufficiale giudiziario, né un agente postale ……quanto agli altri deferiti rileva quanto segue : “….che Il giudizio avanti gli organi di giustizia sportiva è connotato dal carattere della informalità pur nel principio della parità delle parti del contradditorio e degli altri principi del giusto processo. La comunicazione del deferimento e la convocazione per la data odierna è stata eseguita con ogni procedura idonea a portare a conoscenza delle persone deferite le ragioni del comportamento loro ascritto ...». Nel merito, ha rilevato l’organo federale di giustizia territoriale, come la posizione irregolare del calciatore Cipriani sia stata accertata dal Tribunale federale nazionale, sez. Tesseramenti, con decisione (poi, confermata dalla Corte federale di appello) con provvedimento in data 11 aprile 2016 (C.U. n. 102/CFA). Il calciatore di cui trattasi risulta, quindi, aver disputato n. 8 partite con la società ACD Sona M Mazza, mentre risultava ancora tesserato per la società A.C. Garda. Quanto al profilo sanzionatorio, l’organo di primo grado ha ritenuto congrua la sanzione proposta dalla Procura federale ed ha, di conseguenza, inflitto, le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Andrea Cipriani, la squalifica di una giornata da scontare nel campionato di competenza; a carico del dirigente accompagnatore sig. Matteo Grisi, l’inibizione di giorni 40; a carico della società Sona M.Mazza, due punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione, Girone A, Stagione Sportiva 2015/16, oltre l’ammenda di € 100,00. Il Ricorso I deferiti Andrea Cipriani e Matteo Grisi, nonchè la società ACD Sona M. Mazza hanno proposto, come in atti rappresentati e difesi, congiunto reclamo avverso le sanzioni disciplinari sopra descritte. Il ricorso si articola nei seguenti motivi di gravame: Nullità del procedimento di primo grado, in quanto, secondo i ricorrenti, la convocazione per la trattazione del giudizio risulta intervenuta e comunicata in data precedente (3.6.2016) quella di notifica, da parte della Procura federale, dell’atto di deferimento (6.6.2016), circostanza, questa immediatamente segnalata dalla società anche alla stessa Procura federale. Annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio in quanto, i Giudici hanno assunto che i deferiti non sarebbero comparsi nonostante la regolarità della convocazione. Circostanza, questa, secondo i ricorrenti, errata, in quanto gli artt. 30, comma 11, e 41, comma 3, CGS dispongono che il termine per la comparizione innanzi all’organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione. Pertanto, prosegue la parte reclamante, essendo stato notificato l’avviso di comparizione all’udienza del 07.06.2016 in data 3 giugno 2016, risulta pacifico che il termine suddetto non è stato rispettato. Tale principio risulta, altresì, aderente a quanto affermato dalla Corte federale d’appello che ha evidenziato la necessisità di specificare espressamente le eventuali ragioni in forza delle quali viene disposta l’abbreviazione del termine di cui all’art. 30, comma 11, CGS (decisione di cui al C.U. n. 100 e 133 del 7 aprile 2016 e C.U. n. 84 del 19 febbraio 2016). Nel merito, parte reclamante censura l’erroneità della decisione del Tribunale federale presso il Comitato regionale veneto, per avere lo stesso ritenuto fondato il deferimento della Procura. Lamentano, altresì, i ricorrenti che il Tribunale territoriale non ha osservato in relazione al reclamo proposto dalla società ACD Sona Mazza avanti la Corte federale d’appello avverso la statuizione resa dal Tribunale federale nazionale, sez. Tesseramenti, con C.U. n. 9 del 23 febbraio 2016, così come che gli stessi si trovano a doversi difendere senza neppure ancora conoscere le motivazioni della suddetta decisione di cui al C.U. n. 102/CFA del 11 aprile 2016. Circostanza, questa, secondo la prospettazione difensiva, che precluderebbe la possibilità di depositare il ricorso avanti al Collegio di Garanzia del CONI, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento. Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono che, in totale riforma della decisione impugnata, in via preliminare, venga dichiarata la nullità della stessa, e che, accertata e dichiarata la violazione delle norme sul contradditorio, la stessa decisione sia annullata. Nel merito, chiedono il proscioglimento dei deferiti Cipriani Andrea e Grisi Matteo dagli addebiti loro rispettivamente ascritti. In subordine, viene avanzata richiesta di riduzione delle sanzioni, nella misura ritenuta di giustizia. Il giudizio d’appello e la decisione della CFA All’udienza fissata, innanzi a questa Corte federale di appello, per il giorno 16 giugno 2016, sono comparsi l’avv. Carlo Antonio Ghirardi per i ricorrenti, nonché, per la Procura federale, il dott. Alessandro Avagliano. Terminate le illustrazioni difensive delle parti, sopra sinteticamente riferite, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Ritiene, questa Corte, opportuno, anzitutto, premettere come priva di pregio appaia la censura di parte appellante in ordine alla irritualità dell’avviso di convocazione del Tribunale federale territoriale, poiché priva delle ragioni di abbreviazione, sino alla metà, dei termini a comparire. La disposizione di cui all’art. 30, comma 11, CGS così recita: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare ‐ ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi». Orbene, nel caso di specie, l’avviso di convocazione, a prescindere dalla disquisizione in ordine alla data della sua effettiva notifica (il 27.5.2016, come sostenuto dalla Procura federale, in modo condiviso dal Tribunale territoriale, o il 3.6.2016, come ritenuto dai reclamanti), appare, sotto il profilo qui ora preso in esame, del tutto legittimo e rituale. Infatti, in tale prospettiva, i reclamanti trascurano di considerare l’abbreviazione dei termini disposta dal presidente dello stesso Tribunale federale territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato regionale Veneto, che, appunto, ha disposto che a partire dalla data di pubblicazione del predetto medesimo provvedimento, il termine per comparire innanzi al Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Veneto di cui all’art. 30, comma 11, CGS deve intendersi abbreviato della metà, «e, dunque, sia pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione». Quanto alla circostanza evidenziata dai reclamanti in ordine alla mancata pubblicazione dei motivi della decisione della Corte federale di appello di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 102/CFA del 11 aprile 2016 deve osservarsi come gli stessi risultino pubblicati sul C.U. n. 136/CFA del 9 giugno 2016. Ciò premesso, devono, in via logicamente preliminare, essere esaminate le questioni pregiudiziali proposte nell’atto di appello. Con un primo motivo di gravame i ricorrenti eccepiscono, come detto, «nullità del procedimento di primo grado», poiché la Procura federale avrebbe notificato l’atto di deferimento in data 6.6.2016, ossia, successivamente alla data di notifica dell’avviso di convocazione, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, per il giorno 7.6.2016. Il motivo è fondato. A prescindere dai profili di denuncia, che sembrano a tratti coniugare i distinti piani dell’ingiustizia e della invalidità, risulta, dalla documentazione acquisita al procedimento, che l’atto di deferimento della Procura federale è stato notificato in data 6.6.2016, ossia il giorno prima della seduta fissata per il dibattimento innanzi al Tribunale federale territoriale. La disposizione di cui all’art. 41, comma 2, CGS, ma, prima ancora, la stessa logica giuridica oltre che la ratio di sistema, prescrive che l’atto di incolpazione della Procura federale preceda la comunicazione dell’avviso di convocazione delle parti innanzi al Tribunale federale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché anche laddove si dovesse considerare efficace la notificazione dell’avviso di convocazione effettuata in data 27.5.2016, rimarrebbe dato insuperabile la circostanza della notifica del deferimento in data, comunque, successiva e, peraltro, un solo giorno prima dell’udienza innanzi al Tribunale. Pertanto, visto l’art. 7, comma 4, ult. periodo, CGS, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto per l’esame del merito. Ogni altro motivo rimane assorbito. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società A.C.D. Sona M. Mazza di Sona (Verona), annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso LND – Comitato Regionale Veneto per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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