F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. NICOLA BIGNOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S. – nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us dell’1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 79/TFN del 12.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. NICOLA BIGNOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S. – nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us dell’1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 79/TFN del 12.5.2016)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con sentenza del 12.5.2016, infliggeva al Sig. Nicola Bignotti, direttore generale dell’A.C. Pavia, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 5.000,00. E ciò per le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione in onda su tele Pavia “Casa Pavia-Siamo tutti Allenatori” del 14.3.2016, e successivamente riportate dai maggiori organi di informazione del seguente tenore:” i calciatori si dividono in generali, soldati e m….. Identificate le m…., farebbe piacere a tutti poterle sciogliere nell’acido. Purtroppo gli accordi in essere, anche quelli con l’AIC, sono molto tutelanti nei confronti dei calciatori”. Le dichiarazioni sono state ritenute dal contenuto intimidatorio e gravemente lesivo della reputazione e onorabilità di un’intera categoria di soggetti operanti nell’ambito della F.I.G.C. - Di guisa che veniva contestata la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 C.G.S., ritenendosi offesi i beni giuridici tutelati e cioè i principi di lealtà, di correttezza e probità. La sentenza disciplinare sottolinea il modo estremamente dispregiativo con il quale sono stati qualificati i calciatori, auspicandosi da parte del Bignotti perfino la loro eliminazione attraverso lo ”scioglimento nell’acido”. Né è accettabile la tesi della pretesa rettifica che si sia trattato di una provocazione o di una iperbole. Avverso la decisione (Com. Uff. n. 79/TFN) proponeva rituale ricorso il Bignotti, affermando che la decisione è ingiusta ed erronea. Ciò soprattutto per la mancata contestualizzazione dei fatti stante il particolare momento di difficoltà del Pavia con la responsabilità e la pressione psicologica conseguente sul suo direttore generale. Ragione per cui la sanzione appare eccessiva anche da un punto di vista soggettivo. Si deve considerare poi che il giorno seguente la trasmissione, a mente fredda e lucida, il Bignotti si è preoccupato di smentire le affermazioni rilasciate la sera precedente. Anche se la suddetta smentita non ha rispettato le formalità previste dall’articolo otto della legge sulla stampa, va considerata la reale volontà di esprimere una smentita di quanto affermato. A parere della difesa, nelle affermazioni del proprio assistito, non si ravvisa alcun profilo censurabile quanto piuttosto un mero diritto di critica esercitato nel corso di una trasmissione televisiva. La condotta del Bignotti va necessariamente letta e inquadrata nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo dove si sancisce e si tutela il diritto di critica, valevole anche nel mondo sportivo. Ai sensi dell’articolo 16 C.G.S., andrebbe valutata, come attenuante, la condotta sempre tenuta dal Bignotti nel corso della sua lunga carriera, irreprensibile e rispettosa dei dettami dell’ordinamento sportivo. La difesa chiede, pertanto, che la sanzione inflitta vada contenuta nel minimo edittale. Il ricorso è solo parzialmente fondato con riferimento alla dosimetria della pena. Le dichiarazioni del Bignotti sono gravi e lesive della reputazione e onorabilità di un’intera categoria di soggetti operanti nell’ambito della F.I.G.C.. Va sottolineato altresì il modo sprezzante con cui sono stati qualificati i calciatori, auspicandosi addirittura la loro eliminazione attraverso lo scioglimento nell’acido! Non v’è alcun dubbio sulla lesione dei principi che hanno ricevuto tutela giuridica nell’articolo 1bis del C.G.S. e la condotta del Bignotti va adeguatamente sanzionata. Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’articolo 16 C.G.S., considerando anche la possibilità di trovare lavoro, si ritiene equo rideterminare la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2016. Per il resto la sentenza va confermata. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Bignotti, ridetermina la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2016, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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