F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KHEDIRA SAMI SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 184 del 22.03.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KHEDIRA SAMI SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 184 del 22.03.2016)
Con ricorso del 25.3.2106, la Società Juventus F.C. S.p.A. formulava reclamo nell’interesse del suo Amministratore Delegato Dr. Giuseppe Marotta e del proprio tesserato Sami Khedira avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta a quest’ultimo a seguito della gara Torino/Juventus del 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A – Com. Uff. n. 184 del 22.3.2016). La sanzione veniva elevata per avere il predetto sig. Khedira, al 41° del secondo tempo di gioco, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose. Dal referto arbitrale emerge come lo stesso giocatore, dopo il fischio di un fallo agli avversari, si avvicinava all’arbitro protestando per un precedente episodio. Mentre cominciava ad allontanarsi, si legge nel referto, ad una distanza di circa 1 mt, guardandolo negli occhi, pronunciava la frase ingiuriosa (you are a shit) e dopo l’elevazione del cartellino rosso di espulsione si riavvicinava allo stesso e pronunciava una ulteriore frase irriguardosa (this is a shit) per poi uscire dal campo senza ulteriori problemi. La Società ricorrente, a sostegno del reclamo, invocava una errata rappresentazione ed interpretazione dei fatti e delle frasi dette dal Khedira evidenziando come l’arbitro, alla luce della dinamica descritta nel referto, avesse sentito due espressioni che in realtà erano identiche (this is a shit) anziché diverse, riconducibili ad espressioni sicuramente volgari, ovvero ad un commento poco educato della situazione di gioco complessiva, ma non ingiuriose. La società ricorrente contestava, quindi, non il referto, che era ritenuto pacificamente fonte di prova privilegiata, ma la percezione dell’arbitro rispetto alla riferibilità dell’epiteto alla sua persona “in quanto mera interpretazione soggettiva che non può avere quella valenza probatoria privilegiata poiché una interpretazione è cosa diversa da un fatto oggettivo” (pag.2 del reclamo). In conclusione, la ricorrente invocava la sanzione dell’ammenda e non della squalifica per due gare in quanto si era trattato di un comportamento irriguardoso e non ingiurioso richiedendo in ogni caso l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 19, comma 4, CGS per una sanzione al di sotto del minimo edittale. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono. La norma violata dal calciatore Khedira è l’art. 19, comma 4, C.G.S. che recita “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” In ordine al valore delle frasi dette e riportate nel verbale, poste a fondamento della applicazione della sanzione contestata e riconducibili al sig. Khedira, il referto del direttore di gara costituisce certamente fonte di prova privilegiata, come previsto dall’art. 35 C.G.S., laddove in ordine ai mezzi di prova e formalità procedurali afferma, al comma 1, che “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Non solo, nel caso che ci occupa, in ordine ai fatti di gara, la Corte, al fine di integrare l’istruttoria, ha voluto sentire il direttore di gara, il quale ha confermato appieno i fatti accaduti e descritti nel referto di gara, in verità fornendo ulteriori elementi in senso aggravante. Da ciò consegue quindi la piena ed oggettiva rilevanza, e quindi punibilità, nella portata gravemente ingiuriosa ed irriguardosa, delle condotte rappresentate nel referto di gara, sulla base anche dell’integrazione data dall’audizione del direttore di gara. In merito alla condotta del calciatore Khedira si evidenzia come la stessa possa essere chiaramente definita come ingiuriosa, in quanto rientra nei parametri elaborati dalla giurisprudenza siccome connotata da intenzionalità ed è gravemente offensiva nonché oltraggiosa del direttore di gara; in altri termini è idonea a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona (Cass. Sez. V sentenza n. 38297/11), ma essa è anche irriguardosa, in quanto priva di rispetto, con caratteristiche di insolenza e consistente in espressioni poco educate (Cass. Civ.18.03.2009, n. 6569). In altri termini, la condotta del sig. Khedira declina puntualmente la fattispecie delle condotte nei confronti del direttore di gara sanzionabili ai sensi dell’art. 19, comma 4, C.G.S., in quanto le frasi in inglese (espressioni in lingua percepibili nella sua portata offensiva dal direttore di gara) manifestano, da una parte, un disprezzo lesivo del decoro del direttore di gara e dall’altra anche un atteggiamento ben poco educato. La gravità dei fatti indicati nel referto di gara, infine, impedisce l’applicazione delle attenuanti invocate dalla ricorrente per ridurre o commutare la sanzione della espulsione per due giornate in una sanzione pecuniaria. Il pur comunque apprezzabile gesto delle scuse postume da parte del calciatore conferma la consapevolezza della gravità delle affermazioni. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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