F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016 - ha inflitto alla Pordenone Calcio S.r.l., con riferimento alla gara Alessandria/Pordenone del 24.3.2016, la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 “perché persone riconducibili alla società indebitamente presenti negli spogliatoi, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati presenti in panchina assumevano comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del commissario di campo”. La Società Pordenone Calcio S.r.l., nominando quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone ed il dott. Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, articolando le seguenti argomentazioni: - dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, sarebbe possibile desumere l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata al sodalizio friulano; - sussisterebbero significative circostanze attenuanti, quali l’indubbia e meritoria opera di collaborazione con le Forze dell’Ordine sia a fini preventivi che di vigilanza ed il regolare svolgimento della gara a prescindere dalle condotte in discussione. Di talché, in ragione di tali argomentazioni e di precedenti decisioni richiamate, ha chiesto che l’ammenda irrogata sia ridotta congruamente e sensibilmente. La Corte ritiene che il reclamo sia da accogliere e che la sanzione dell’ammenda debba essere ridotta da € 2.500,00 ad € 1.500,00. La sanzione è stata irrogata sulla base del rapporto del Commissario di campo dal quale, nella parte di maggiore interesse ai fini del presente reclamo, emerge che: “Non appena giunto davanti alla porta dello spogliatoio del Pordenone il Presidente stesso, unitamente all’allenatore Sig. Bruno Tedino al dirigente accompagnatore stesso, Sig. Francesco Rosanda e ad altri due soggetti non identificabili tra quelli in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società ospitata, attaccavano lo scrivente dichiarando la mia non conoscenza del regolamento (peraltro chiedendo con insistenza quali fossero le mie funzioni all’interno del terreno di gioco in maniera arrogante e accusatoria) e di non aver volutamente visto lo sgonfiamento dei palloni unitamente al loro occultamento da parte del personale dell’Alessandria Calcio, adducendo tali fatti alla mia, a loro dire, chiara faziosità nei confronti dell’Alessandria. In un crescendo di protervia da parte del Presidente del Pordenone lo stesso dichiarava che, viste le sue conoscenze in Lega avrebbe fatto in modo di farmi sanzionare per la mia incapacità e per la mia faziosità, ravvisandosi in tal modo una chiara intimidazione nei miei confronti. A tale comportamento chiaramente non conforme non solo alle norme di buona condotta durante l’incontro ma anche a norme di rispetto della persona, lo scrivente con la massima tranquillità replicava che, nella mia posizione di terzietà avrei riferito quanto visto durante l’incontro e che sarebbe stata mia premura comunicare altresì che la posizione in quel frangente tenuta dallo stesso presidente non era conforme alle regole di buona condotta, oltre che non avrebbe dovuto essere presente in quel momento all’interno degli spogliatoi. Dopo la replica dello scrivente lo stesso Presidente si allontanava dagli spogliatoi”. La sanzione inflitta, di apprezzabile entità per una Società di Lega Pro, si rivela sproporzionata tenuto conto dello stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria, del regolare svolgimento della gara su cui non hanno minimamente influito gli episodi sanzionati nonché della circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il Presidente del sodalizio friulano si è allontanato dagli spogliatoi. Tali considerazione inducono a ritenere equa la diminuzione della sanzione dell’ammenda da € 2.500,00 ad € 1.500,00. Il reclamo, pertanto, va accolto e, per l’effetto, la sanzione irrogata alla Società Pordenone Calcio Srl deve essere ridotta nel senso anzidetto. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pordenone Calcio, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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