F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. AVEZZANO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISERNIA/ AVEZZANO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. AVEZZANO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISERNIA/ AVEZZANO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 18.04.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone F Isernia Football Club/Avezzano Calcio S.r.l. svoltasi il 17.04.2016 e terminata col risultato di 2-1, comminava alla squadra ospitata l’ammenda di € 1.200,00 “per avere al termine della gara alcuni propri sostenitori in campo avverso rivolto all’Arbitro ed ai suoi Assistenti espressioni ingiuriose e minacciose, facendo altresì oggetto i medesimi del lancio di sputi senza attingerli””. 2 Nel reclamo presentato, la A.S.D. Avezzano ritiene ingiusto il provvedimento perché questo sarebbe diretto a sanzionare il comportamento di soggetti invero non riconducibili a tifosi della Società, i quali ultimi erano posizionati “nella tribuna opposta dove la terna arbitrale ha fatto rientro negli spogliatoi (circa 50 mt. in linea d’aria). La reclamante chiede conclusivamente la revoca della sanzione. Rileva al riguardo questa Corte che dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, risulta che l’esiguo numero (4) di tifosi dell’Avezzano - e quindi facilmente individuabili, anche in ragione dell’esito della gara che era terminata con la vittoria dell’Isernia - hanno rivolto alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Le considerazioni svolte nel ricorso, per un verso non pertinenti e per un altro non risolutive, non appaiono idonee a superare le suddette risultanze. Pertanto, il Collegio respinge il ricorso ritenendo equa la sanzione comminata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Avezzano Calcio S.r.l. di Avezzano (Aquila). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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