F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 9. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOVI NICOLAS SEGUITO GARA UNION ARZIGNANOCHIAMPO/ CORREGGESE CALCIO 1948 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
9. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOVI NICOLAS SEGUITO GARA UNION ARZIGNANOCHIAMPO/ CORREGGESE CALCIO 1948 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)
Al 48° del secondo tempo, della gara Arzignano/Correggese disputata il 24.04.2016, il calciatore Bovi Nicolas numero 9 della società Correggese a “giuoco fermo” spingeva , poggiandogli le mani sul petto , un giocatore avversario facendolo cadere a terra . L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Correggese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Bovi non colpiva l’avversario volontariamente al petto ma effettuava il movimento solo per allontanare l’avversario medesimo che gli si era avvicinato con fare apparentemente minaccioso. In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti anche in considerazione del fatto che il calciatore avrebbe tenuto un comportamento non violento. Ciò posto le prospettate censure meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, che il calciatore Bovi ebbe meramente a spintonare l’avversario. Dal referto stesso non emergono infatti peculiari connotati utili a qualificare la condotta in termini particolarmente gravi o significativi altrimenti l’arbitro stesso- essendo i fatti stessi avvenuti sotto la sua diretta visione e percezione - li avrebbe opportunamente segnalati e stigmatizzati Una più puntuale ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro nel suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva porta così ad escludere una azione dai connotati violenti. Consequenzialmente le doglianze della società possono essere accolte e la sanzione – così come richiesto nell’impugnazione – ridotta a 2 giornate di squalifica Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a.r.l. di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bovi Nicolas a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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