F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/TFN del 27 Giugno 2016 (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl – (nota n. 12287/517 pf15- 16/DP/fda del 04.05.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/TFN del 27 Giugno 2016
(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 12287/517 pf15- 16/DP/fda del 04.05.2016).
Il deferimento
Con provvedimento del 04.05.2016, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Pietro Rosato, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II, lettera A), punto 3) - Criteri Infrastrutturali -, CU n. 239/A del 27.04.2015 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016), nonché, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, in via diretta, ex art. 4, comma 1, anche la Società Lupa Castelli Romani Srl, come meglio riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 10.08.2015 mediante cui la Commissione Criteri Infrastrutturali istituita presso la FIGC, dopo aver riscontrato nei riguardi della Società deferita alcune inadempienze rispetto a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina regolamentare domestica di settore, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nello specifico, è emerso che la Società Lupa Castelli Romani Srl, avuto specifico riguardo alla presentazione dell’istanza di deroga a svolgere attività sportiva presso l’impianto sportivo “Centro Italia” di Rieti, non aveva perfezionato alcuni adempimenti (di cui alla richiamata nota del 10.08.2015) entro il termine perentorio del 20.06.2015, provvedendo in tal senso solo in data 02.07.2015. Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Pietro Rosato, nella sua qualità, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante a questi ascritto, e per esso il contestuale deferimento nei confronti della Società Lupa Castelli Romani Srl. Il dibattimento Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 30 (trenta) giorni di inibizione a carico del Sig. Pietro Rosato; - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda a carico della Società Lupa Castelli Romani Srl. É altresì comparso personalmente il Sig. Pietro Rosato il quale, ammettendo la non tempestiva effettuazione dei predetti adempimenti, ha chiesto il contenimento delle sanzioni nel minimo edittale. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare. Al riguardo, si rileva come, in effetti il deposito da parte della Società Lupa Castelli Romani Srl degli atti relativi alla licenza di cui all’art. 68 TULPS, alla disponibilità dell’impianto sportivo “Centro Italia” di Rieti e al nulla osta del Prefetto di Rieti sia stato perfezionato soltanto il 02.07.2016, ovvero ben oltre il termine di adempimento del 20.06.2015 perentoriamente prescritto, per ciò stesso potendosi ritenere pacificamente acclarate le violazioni disciplinari rispettivamente individuate in capo ai deferiti. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Pietro Rosato la sanzione dell’inibizione per 30 (trenta), nonché, a carico della Società Lupa Castelli Romani Srl quella dell’ammenda di importo pari a € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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