COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in primo grado il giudice sportivo irrogava le sanzioni in epigrafe in quanto il calciatore Oliverio Gianluca teneva un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’arbitro e perché tentava di aggredirlo; il calciatore Ferrarelli Giuseppe rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose; mentre l’ammenda conseguiva a condotta ostruzionistica da parte dei Dirigenti e offensivo da parte del pubblico. La reclamante contesta interamente la ricostruzione dei fatti effettuata dall’arbitro negando in particolare che Oliverio abbia tentato di aggredirlo e che Ferrarelli gli abbia rivolto frasi offensive e minacciose. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e sopra succintamente riportate appaiono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto negli atti ufficiali (rapporto e supplemento dell’arbitro). Gli eventi per come narrati non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e particolarmente circostanziata. Relativamente alle sanzioni ritiene questo Collegio congrua l’ammenda mentre considerata la giovane età degli atleti ritiene opportuno rimodulare le squalifiche inflitte ai due calciatori Oliverio e Ferrarelli riducendole rispettivamente a otto ed a tre gare effettive. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore FERRAELLI Giuseppe a OTTO gare effettive e quella irrogata al calciatore OLIVERIO Gianluca a TRE gare effettive. rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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