COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 – ATLETICO CASTELFRANCI DEL 13/12/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 – ATLETICO CASTELFRANCI DEL 13/12/2015 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci avverso la omologazione della gara in oggetto; rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 55 del 17/12/2015, decideva di trasmette gli atti relativi alla gara in oggetto, alla Procura Federale per le necessarie indagini che esulavano dalla propria competenza; considerato che la Procura Federale, con nota datata 7/6/2016, pervenuta a questa Giustizia Sportiva in data 8/6/2016, precisava, tra l’altro, che, ex art. 41 del CGS, comma 2, la competenza a conoscere di fatti di eventuale illecito sportivo è attribuita in primo grado ai Tribunali Federali e che, comunque, fra le sanzioni normativamente previste in caso di accertamento di illecito sportivo non è compresa la perdita della gara “a tavolino”; che, l’eventuale verifica in senso positivo dell’ipotesi di illecito sportivo prospettata da questa Giustizia Sportiva, non appare influente ai fini della omologazione per cui rimetteva gli atti a quest’ultimo per le decisioni di competenza; considerato che la reclamante,nel proprio reclamo, si duole di alcune decisioni arbitrali, a suo dire dovute al fatto che l’arbitro fosse di provenienza di un comune confinante con quello della società locale e che tutto ciò non ha rilevanza, a parere di questo Giudice, ai fini dell’operato del direttore di gara; dall’esame del referto di gara si rileva che al minuto 44’ del secondo tempo, a seguito di protesta di n. 3 calciatori della società Atletico Castelfranci fingevano un infortunio in modo tale da non poter proseguire la gara e la società Atletico Castelfranci, per effetto anche delle due espulsioni subire in precedenza da propri calciatori, si veniva a trovare con un numero inferiore di calciatori per proseguire la gara tent’è che l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la stessa; rilevato che, al momento della sospensione definitiva della gara il punteggio era fermo sul 5-2 a favore della società Frequentum Calcio; tutto ciò premesso letta la Regola n. 3 del Gioco del Calcio, nonché l’art. 17 del CGS; DELIBERA a) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Atletico Castelfranci e per l’effetto di infliggere alla società Atletico Castelfranci la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5-2, acquisito sul campo al momento della sospensione; b) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; c) di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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