COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA AMOROSI – AGROCALENO DEL 6/2/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA AMOROSI – AGROCALENO DEL 6/2/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 80 del 25/2/2016, decideva di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto, alla Procura Federale potendosi ravvisare una ipotesi di illecito sportivo; considerato che la Procura Federale, con nota datata 7/6/2016, pervenuta a questa Giustizia Sportiva in data 8/6/2016, precisava tra l’altro, che, ex art. 41 del CGS, comma 2, la competenza a conoscere di fatti di eventuale illecito sportivo è attribuita in primo grado ai Tribunali Federali e che, comunque, fra le sanzioni normativamente previste in caso di accertamento di illecito sportivo, non è ricompressa la perdita della gara “a tavolino”; rilevato che con la predetta nota la Procura Federale evidenzia che, l’eventuale verifica in senso positivo dell’ipotesi di illecito sportivo prospettata da questa Giustizia Sportiva, non appare influente ai fini della omologazione per cui rimetteva gli atti a quest’ultimo per le decisioni di competenza; considerato che dall’esame del referto di gara si rileva che la società Agrocaleno iniziava la gara con soli 11 calciatori, oltre il dirigente che svolgeva le mansioni di assistente dell’arbitro; rilevato che nel corso della gara l’arbitro allontanava dal terreno di gioco l’assistente di parte ed un calciatore, entrambi della società Agrocaleno, e contestualmente n. 3 calciatori, tutti appartenenti a quest’ultima società, abbandonavano volontariamente il terreno di gioco obbligando il direttore di gara a sospendere definitivamente la stessa per inferiorità numerica dal momento che un calciatore dei sette rimasti avrebbe dovuto assumere le mansioni di assistente di parte; rilevato che al momento dea sospensione definitivamente il punteggio della gara era di 10-0 a favore della società Amorosi; tutto ciò premesso, letto la regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio nonché l’art. 17 del CGS; DELIBERA a) di infliggere alla società Agrocaleno la punizione sportiva della perdita della gara per 10-0, più favorevole alla società Amorosi, al momento della sospensione; b) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza.
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