COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO JUNIOR SAN CIPRIANO – GARA DIONIS CASTELVENERE – JUNIOR SAN CIPRIANO DEL 17/4/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 127 del 08 Giugno 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO JUNIOR SAN CIPRIANO – GARA DIONIS CASTELVENERE – JUNIOR SAN CIPRIANO DEL 17/4/2016
Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, ed il reclamo proposto dalla società Junior San Cipriano avverso la omologazione della gara in oggetto; rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107 del 21/4/2016, trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di indagare sui fatti oggetto del reclamo; considerato che, con nota del 7/6/2016, pervenuta a questa Giusitiza Sportiva in data 8/6/2016, la Procura Federale trasmetteva la relazione conclusiva delle indagini nella quale evidenziava che, a partire dal minuto 24 del primo tempo, la gara veniva proseguita pro – forma dall’arbitro a seguito delle violente ed intimidatorie proteste dei giocatori e dei dirigenti della società Dionis Castelvenere che minavano la serenità del direttore di gara; considerato, pertanto, che la responsabilità di quanto verificatosi sul campo è da ascriversi, senza ombra di dubbio alcuno, al comportamento antisportivo e violento dei tesserati della società Dionis Castelvenere; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 del CGS;
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo così come proposto e per l’effetto
b) infliggere alla società Dionis Castelvenere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
c) di inibire il Sig. Zarkani Brahima, dirigente della società Dionis Castelvenere sino a tutto il 31/12/2016;
d) di infliggere alla società Dionis Castelvenere l’ammenda di € 135.00 per comportamento violento ed antisportivo tenuto dai propri tesserati;
e) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza;
f) nulla per la tassa reclamo.
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