COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 130 del 13 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Sporting Domicella in riferimento alla gara Felice Scandone – Sporting Domicella del 12.03.2016 – Campionato di Prima Categoria

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 130 del 13 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso in appello presentato dalla società Sporting Domicella in riferimento alla gara Felice Scandone – Sporting Domicella del 12.03.2016 – Campionato di Prima Categoria In data 8.06.2016 perveniva a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l’appello avverso la delibera del G.S.T. (C.U. n. 123 del 31.05.2016) con il quale la società ASD Sporting Domicella impugnava l’anzidetto provvedimento deducendo: 1) che l’arbitro della gara risultava inequivocabilmente essere stato attinto da una pietra e che pertanto la società Felice Scandone non poteva che rispondere di tale fatto per responsabilità oggettiva; 2) che l’arbitro risultava essere stato sottoposto a reiterate intimidazioni e minacce; 3) che addirittura un Agente della Polizia Municipale, invece di preoccuparsi delle condizioni di salute del direttore di gara, gli aveva intimato di far rientro sul campo di gioco chiedendogli di recuperare la pietra; 4) che le indagini della Procura Federale non erano state condotte in modo appropriato. Invocava infine il valore di prova privilegiata del referto arbitrale. All’udienza del 13.06.2016 sono state ascoltate le parti ed i rispettivi rappresentanti. L’appello è infondato. Al di là di una mera rivisitazione nel merito degli elementi già acquisiti al fascicolo di primo grado, la parte appellante non adduce alcun elemento di novità se non, come accennato, mere valutazioni senza alcun riscontro oggettivo. Mette conto rilevare, peraltro, che se è pacifico il principio che attribuisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata, va pur tuttavia osservato che nel caso di specie le relative contraddittorie risultanze sono del tutto superate dall’ampia istruttoria svolta dalla Procura Federale, utilizzabile da questa Corte ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S. Da quest’ultima è infatti emerso tra l’altro che il referto ospedaliero, che originariamente certificava una prognosi di giorni 0 (zero), veniva successivamente interlineato con scritta aggiunta “tre”, timbro e firma del medico. Le lesioni presuntamente riportate dal direttore di gara, peraltro, sono in contrasto con la partecipazione dello stesso, in data 14.03.2016 – e quindi entro il periodo di prognosi, a soli due giorni dal fatto – ad altra gara in veste di direttore di gara (Gara Juniores Lions Mon Militum / Eclanese). La motivazione del G.S.T. si palesa pertanto integralmente condivisibile, anche nella parte in cui la stessa fa riferimento alle “telecamere di sorveglianza le quali non riportano alcun lancio di oggetti dagli spalti situati a circa 70 metri dal luogo ove si trovava il direttore di gara”. P.Q.M. DELIBERA La Corte d’Appello Sportiva Territoriale respinge l’appello. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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