COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 23 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. N. 385 pf 2015-16 – Fascicolo 293/PF DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO FABIO E DEL DIRIGENTE ARENA NICOLA (DIRIGENTE) E LANTERI MASSIMILIANO (ACCOMPAGNATORE) PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 39 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PARETE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 26.09.2015 TRA ASF FUTSAL PARETE CUS AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 23 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. N. 385 pf 2015-16 – Fascicolo 293/PF DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO FABIO E DEL DIRIGENTE ARENA NICOLA (DIRIGENTE) E LANTERI MASSIMILIANO (ACCOMPAGNATORE) PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 39 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PARETE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 26.09.2015 TRA ASF FUTSAL PARETE CUS AVELLINO La Procura Federale ha accertato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara, pure in epigrafe indicata, dalla società Futsal Parete, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Lanteri Massimiliano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Nella riunione i rappresentanti dei deferiti ribadivano puntualmente tutte le deduzioni difensive già esposte nella memorie. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 Gare di squalifica, per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. La difesa eccepiva l’estinzione del procedimento disciplinare ex art. 34bis CGS, atteso il decorso del termine di novanta giorni dalla proposizione dell’azione disciplinare, avvenuta il 1° febbraio 2016. Al riguardo, la Procura Federale replicava invocando la sospensione ex art. 38 Codice Giustizia CONI, ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 4, essendosi richiesta la partecipazione dell’incolpato negli accertamenti necessari al procedimento (in riferimento al certificato medico prodotto oggi dalla difesa). Invocava altresì la sospensione del termine dacché il relativo decorso sarebbe imputabile alla composizione del Collegio. Sul certificato medico oggi prodotto, la Procura ne eccepiva la mancanza di data certa, trattandosi di documento non proveniente da struttura pubblica. Ritiene il Tribunale che l’eccezione preliminare difensiva meriti accoglimento. Per l’art. 34-bis CGS, comma 1, “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 20, comma 3”; il comma 4 dispone poi che “Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Al riguardo, giova rilevare che non risultano pertinenti i richiami della Procura alla sospensione di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia CONI. Non vale richiamare il comma 5, lettera “b” (“il corso dei termini è sospeso… se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario”) dacché la contestazione della mancanza del certificato medico di idoneità non presuppone affatto la collaborazione “indispensabile” del prevenuto: l’onere della prova relativo all’esistenza della certificazione, che indubbiamente grava sull’incolpato, non può implicare che la contestazione ed il procedimento disciplinare stesso non possano aver luogo senza la sua collaborazione. Se il certificato non esiste, si procede disciplinarmente, salvo l’onere dell’incolpato di produrlo, ove esistente, nelle proprie difese, ma non si può imporre all’incolpato di “collaborare” eventualmente dichiarando che il calciatore non fu sottoposto a visita di idoneità. Quanto all’invocata sospensione ex art. 38, lettera “e” del C.G. CONI, la stessa non è configurabile: la norma prevede la sospensione dei termini “in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”, laddove nessun impedimento di tal fatta si è verificato nel caso di specie, quanto un mero ritardo nella fissazione dell’odierna udienza (che è la prima in assoluto fissata per il presente fascicolo davanti a questo Collegio). P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania, DELIBERA l’estinzione del procedimento disciplinare.
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