COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 15/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr.110 – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MATTEO GABRIELLI Avverso squalifica di dieci giornate inflitta al medesimo calciatore MATTEO GABRIELLI Delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 24.02.2016 Gara CASALECCHIO – POL. RENO del 21.02.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 15/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr.110 - RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MATTEO GABRIELLI Avverso squalifica di dieci giornate inflitta al medesimo calciatore MATTEO GABRIELLI Delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 24.02.2016 Gara CASALECCHIO – POL. RENO del 21.02.2016 Con decisione n. 23 Anno 2016, assunta in data 13 maggio e depositata il successivo 31 maggio 2016, il Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Matteo Gabrielli, ha annullato la decisione della Corte Sportiva d’Appello presso il CRER della L.N.D. (contenuta nel C. U. n. 36/CRER del 16 marzo2016) e rinviato gli atti alla stessa Corte Sportiva di Appello affinché fosse rinnovata la valutazione della prova “senza tener conto degli elementi acquisiti al di fuori del procedimento e in difetto di contradditorio” . Previamente convocato, il reclamante, assistito da persona di fiducia, ha presenziato alla riunione odierna e ha rinnovato le già proposte argomentazioni difensive sottolineando in particolare l’incompletezza del referto arbitrale, che non tiene conto delle circostanze nelle quali le frasi incriminate sono state pronunciate, la recente giurisprudenza che ha dato un’interpretazione nuova alle norme in questione e insistendo per l’accoglimento del proposto reclamo. Questa Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato dell’Emilia Romagna prende rispettosamente atto dell’autorevole decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI. Ritiene tuttavia, questa Corte, di dover rivendicare il fatto che la conduzione del procedimento disciplinare di secondo grado contro il calciatore Matteo Gabrielli, è avvenuta nel pieno rispetto del dettato nonché dello spirito del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. In particolare si vuole evidenziare come la richiesta di chiarimenti rivolta all’Arbitro sia un’attività d’indagine e accertamento espressamente prevista dai commi 4 e 5 dell’Art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva che, peraltro, vieta espressamente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti del procedimento. A ben guardare nel caso di specie, attraverso una richiesta di chiarimenti rivolta al Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ha inteso procedere a un supplemento d’istruttoria nell’interesse del reclamante, vale a dire al preciso scopo di verificare se vi potessero essere circostanze di fatto, decisive agli effetti del procedimento, che l’Organo di Giustizia Sportiva di prima istanza non aveva preso in esame e ciò proprio alla luce delle argomentazioni difensive addotte a sostegno del reclamo e delle successive difese orali che il ricorrente ha svolto in sede di audizione. Ritenuto invece che in prime cure il Giudice Sportivo ha inquadrato correttamente la fattispecie senza tralasciare alcuna circostanza decisiva e motivando adeguatamente la propria decisione. Posto che ai sensi dell’Art. 35 comma 1.1 il rapporto dell’Arbitro costituisce piena prova circa il comportamento mantenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ritenuto pertanto che le frasi riportate nel rapporto ufficiale del Direttore di Gara e dallo stesso attribuite senza incertezze e dubbio alcuno al calciatore Matteo Gabrielli, risultano sanzionabili quale illecito disciplinare previsto e punito dall’Art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in quanto costituiscono espressioni offensive rivolte ad avversari per motivi di razza e colore della pelle, Atteso che da quanto precede discende che alla fattispecie in esame vada applicato, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivo del Comitato dell’Emilia Romagna, il comma 2 del suddetto Art. 11 che prevede per il calciatore che commette simili violazioni la squalifica per almeno dieci giornate. P Q R Conferma la decisione del Giudice Sportivo e dunque le dieci giornate di squalifica inflitte al calciatore Matteo Gabrielli. Dispone per il definitivo incameramento della tassa reclamo.
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