COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 15/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale XXI TORNEO CITTA’ DI VERRUCCHIO – CATEGORIA ALLIEVI Nr. 111 – RECLAMO PROPOSTO DA ACD MARIGNANESE Avverso squalifica fino al 31.07.2016 del calciatore Sperandio Lorenzo e Ammenda di Euro 200 a carico della società ACD Marignanese.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 15/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale XXI TORNEO CITTA’ DI VERRUCCHIO – CATEGORIA ALLIEVI Nr. 111 – RECLAMO PROPOSTO DA ACD MARIGNANESE Avverso squalifica fino al 31.07.2016 del calciatore Sperandio Lorenzo e Ammenda di Euro 200 a carico della società ACD Marignanese. Delibera del G. S. del Comitato Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. n. 45 del 26.05.2016 Gara A.C.D. Marignanese – Verrucchio Contro i provvedimenti disciplinari sopra indicati propone ritualmente reclamo la società ACD MARIGNANESE contestando l’ammenda di Euro 200,00 disposta dal G.S. per il comportamento antisportivo dei propri giocatori e tesserati ritenendola ingiustificata ed eccessiva nella quantificazione, tenuto conto che la gara ha avuto un andamento corretto per quasi tutta la sua durata e che quanto accaduto, tra l’atro all’improvviso e in modo del tutto imprevisto, altro non è stato che un semplice “parapiglia avvenuto e provocato tra i dirigenti della società organizzatrice del torneo “ . Anche la squalifica inflitta al proprio giocatore appare eccessiva in quanto lo stesso giovane calciatore ha avuto una reazione istintiva a seguito di un fallo subito, ma di nessuna violenza. Conclude la reclamante per l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della durata della squalifica del proprio calciatore. Previamente convocata, la società reclamante ha presenziato alla riunione odierna per il tramite di un proprio dirigente delegato dal Presidente. In sede di audizione la società ricorrente, dopo aver ricevuto lettura di quanto riportato dall’Arbitro nel proprio referto, ha fatto rilevare che a proprio avviso i fatti si sono svolti diversamente e in modo meno grave di quello descritto dallo stesso Direttore di Gara. La ricorrente ha inteso mettere in rilievo che il comportamento collaborativo dei propri dirigenti per riportare la calma non giustifica la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo. Così come il comportamento del proprio calciatore non sembra meritevole di una squalifica per un periodo così lungo. Letto il referto di gara dal quale risulta che l’arbitro è stato costretto a interrompere la gara al 38° del secondo tempo in quanto tutti i giocatori presenti in campo, comprese le panchine, hanno dato luogo a una violenta rissa e che alcuni spettatori scavalcavano la recinzione e partecipavano ai tafferugli. Ritenuto che dall’esperita istruttoria non sono emerse circostanze di fatto tale da avvallare le argomentazioni della società ricorrente. Tenuto conto che i fatti riferiti dall’Arbitro si sono verificati nel contesto di un torneo estivo di calcio giovanile. P Q R La Corte rigetta il reclamo della ACD MARIGNANESE e conferma integralmente le decisioni del Giudice Sportivo. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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