COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANGELO BERNARDONI (Presidente della società ASD SAN PAOLO), Sig.ra STEFANIA PIERSANTI (calciatrice società ASD SAN PAOLO), Sig. FRANCO MARTELLI (dirigente società ASD SAN PAOLO), Sig.ra MANUELA MARVERTI (dirigente società SAN PAOLO), società ASD SAN PAOLO (campionato di Calcio Femminile Serie C).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANGELO BERNARDONI (Presidente della società ASD SAN PAOLO), Sig.ra STEFANIA PIERSANTI (calciatrice società ASD SAN PAOLO), Sig. FRANCO MARTELLI (dirigente società ASD SAN PAOLO), Sig.ra MANUELA MARVERTI (dirigente società SAN PAOLO), società ASD SAN PAOLO (campionato di Calcio Femminile Serie C). Con nota 23.05.16, n. 13526 - 563, il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BERNARDONI ANGELO, Presidente A.S.D. San Paolo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , e 34 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice. Piersanti Stefania, e di far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo della stessa, nel corso di 6 gare del Campionato di calcio “Femminile Serie C” di cui una come allenatore (CORREGGESE – ASD SAN PAOLO del 04.10.2015, laddove la Piersanti figura come allenatore; PIANORO – ASD SAN PAOLO del 11.10.2015 ; FEMM.LE RICCIONE – ASD SAN PAOLO del 25.10.2015; PARMA CALCIO 1913 – ASD SAN PAOLO del 1.11.2015; ASD SAN PAOLO – VIRTUS ROMAGNA del 08.11.2015 ; OLIMPIA FORLI – ASD SAN PAOLO del 15.11.2015); - la calciatrice PIERSANTI STEFANIA, della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art.38 comma 1 e 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere preso parte a 6 gare del Campionato di Calcio “Femminile Serie C” di cui una come allenatore (CORREGGESE – ASD SAN PAOLO del 04.10.2015, laddove la Piersanti figura come allenatore; PIANORO – ASD SAN PAOLO del 11.10.2015 ; FEMM.LE RICCIONE – ASD SAN PAOLO del 25.10.2015; PARMA CALCIO 1913 – ASD SAN PAOLO del 1.11.2015; ASD SAN PAOLO – VIRTUS ROMAGNA del 08.11.2015 ; OLIMPIA FORLI – ASD SAN PAOLO del 15.11.2015); nelle fila dell’ASD San Paolo, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa e neanche tesserata come allenatore al momento della disputa della gara , laddove invece figurava in tale veste . Condotta tanto più grave non solo per aver rivestito, appunto, il ruolo di allenatore nella gara del 4.10.2015, ma anche di vice capitano in due delle altre gare in questione; - il sig. MARTELLI FRANCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD SAN PAOLO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 5 gare del “Campionato di Calcio Femminile Serie C” , in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata anche quale allenatore in occasione della gara del 04.10.2015, la calciatrice Piersanti Stefania sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa, consentendo così che la stessa partecipasse alle citate gare senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; - la sig.ra MARVERTI MANUELA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD SAN PAOLO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 1 gare del Campionato di calcio “Femminile Serie C” , in cui è stata impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserata la calciatrice Piersanti Stefania, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consentendo così che la stessa partecipasse alla citata gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. SAN PAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatrice e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzati in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 18 mesi di inibizione per il Presidente Angelo BERNARDONI, 18 mesi di inibizione per il dirigente Franco MARTELLI, 18 mesi di inibizione per la dirigente Manuela MARVERTI, 5 giornate di squalifica per la calciatrice Stefania PIERSANTI, ammenda di € 1.200 e 9 punti di penalizzazione, da scontare nella prossima stagione calcistica e nel campionato di pertinenza, a carico della società ASD SAN PAOLO. Il dirigente Franco MARTELLI, in nome e per conto della società di appartenenza, deposita agli atti la certificazione medica attestante gli avvenuti accertamenti medici ai quali è stata sottoposta la calciatrice Piersanti e dai quali risulta l’idoneità sportiva della stessa nel periodo in cui ha partecipato alle gare senza essere regolarmente tesserata. La Procura Federale contesta la tardività di tali produzioni, ma non la loro veridicità. Il sig. Martelli assume a carico proprio e dell’atra dirigente accompagnatrice sig.ra Marverti ogni responsabilità in merito all’impiego della calciatrice non tesserata nelle gare in questione precisando che il Presidente della società, Don Angelo Bernardoni, è del tutto estraneo alla vicenda anche perché non svolge incarichi prettamente operativi all’interno della società. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite eccetto che per il Presidente della Società San Paolo, la cui responsabilità personale e diretta nell’impiego in gare ufficiali di una calciatrice non tesserata, non risulta provata e il cui deferimento da parte della Procura Federale appare pleonastico e non conforme al modo di procedere più consueto di norma adottato dalla Procura stessa in casi analoghi; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a - di infliggere: ai dirigenti FRANCO MARTELLI e MANUELA MANVERTI l’inibizione di 6 mesi, alla calciatrice STEFANIA PIERSANTI la squalifica di 5 giornate, e alla società A.S.D. SAN PAOLO l'ammenda di € 400 e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato di competenza. Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente della Società San Paolo Don ANGELO BERNARDONI. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it